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Numero d'incarto:
16.1995.110
Data decisione, Autorità:
28.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00110
Lugano
28 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
Contro
la
sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 5 aprile 1995 nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 5 aprile 1995
la ditta __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizone
interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il
recupero di fr. 2’556.- a saldo della fattura emessa dall’istante il 30 gennaio
1995 per la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio.
A valere quale titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto un bollettino di
consegna sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995, sul quale figura il
prezzo della merce fornita e l’impegno al pagamento da parte dell’acquirente.
In sede di contraddittorio
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che la ditta
__________, senza averne diritto, avrebbe asportato il 31 marzo 1995
l’apparecchio oggetto della fatturazione litigiosa senza più restituirlo e
costringendola così ad acquistarne uno nuovo.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, accogliendo l’eccezione di inadempienza contrattuale
sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 giugno
1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto
l’eccezione sollevata dalla convenuta nonostante a quest’ultima fosse stata
regolarmente consegnata la merce il 25 gennaio 1995, merce in seguito ripresa
per una riparazione notificata dall’acquirente.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo l’art. 82 LEF il
creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si
fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto
dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la
professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep
1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites,
154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 151).
- Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA).
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il bollettino
sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995 e avente per oggetto la fornitura
di un apparecchio produttore di ghiaccio del valore di fr. 2’541.- che assure
a titolo di rigetto in virtù dell’esplicito riconoscimento di debito contenutovi,
sorto nell’ambito della pattuita compravendita.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il debitore può sollevare eccezioni che invalidano il
riconoscimento di debito. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa
dell’escusso sono comprese le eccezioni atte a rendere verosimili
l’inadempimento o il parziale adempimento del contratto (Gilliéron, op.
cit., p.152) oppure la nullità dell’impegno assunto (JdT 1974 II 87,
1978 II 93-94; CCC 29 settembre 1992 in re T.L.S.Ltd/F.).
Nel
caso in esame il primo giudice ha valutato erroneamente i documenti agli atti e
comunque ha conferito loro un valore che esorbita dai criteri esatti della
procedura di rigetto dell’ opposizione .
Infatti,
lo stesso bollettino di consegna, assunto a titolo di rigetto per tutti gli
elementi contenutivi, attesta senza dubbio la consegna della cosa venduta; né
l’escussa contesta questo fatto. In tal modo la prestazione contrattuale della
venditrice è avvenuta.
Cosa
poi - e per quale motivo - sia avvenuto due mesi più tardi, ovvero perchè la
macchina in questione sia ritornata in possesso della venditrice, è questione
che esula dal presente procedimento e che potrebbe semmai essere verificata in
una successiva vertenza attinente al merito della lite. In altre parole,
l’eccezione sollevata dall’escussa davanti al giudice del rigetto non è tale da
rendere verosimile l’inadempienza della società procedente.
V’è
pertanto motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata procedendo a
giudicare in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 8 giugno 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
29 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal
seguente dispositivo:
- L’istanza 5 aprile
1995 __________ è accolta.
§ Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no.
__________ UE Mendrisio.
- La
tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese, da anticipare dall’istante, vengono
poste a carico della convenuta, la stessa rifonderà altresì alla controparte
fr. 100.- a titolo di indennità.
II. Le spese e la tassa
di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 100.-, anticipati dalla
ricorrente, sono posti a carico di __________. Questa rifonderà a controparte
fr. 100.- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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