AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.112
Data decisione, Autorità: 31.05.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00112
Lugano 31 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 erroneamente presentato nella forma dell’appello da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 2 settembre 1994 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’759.25 oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato quale cuoco presso il __________e __________ a __________, di cui è gerente __________, dal 1° marzo 1994 sino al 21 maggio 1994, data per la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro. La retribuzione mensile pattuita tra le parti ammontava fr. 4’000.- lordi
Con istanza 1° settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’759.25 quale corrispettivo delle pretese salariali di sua spettanza per 102.75 ore di lavoro straordinario e per due giorni di libero non goduti.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di nulla più dovere all’istante né a titolo di giorni di libero non goduti, avendo egli beneficiato di due giorni festivi, né a titolo di ore di lavoro straordinario: a questo proposito osserva che il dipendente ha firmato alla fine del rapporto di lavoro la scheda di controllo delle presenze senza nulla eccepire. Subordinatamente si è rimesso al giudizio equitativo del pretore.
Con scritto 6 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’art. 82 CCNL, applicabile alla concreta fattispecie essendo stato riconosciuto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione carattere di obbligatorietà generale, impone al datore di lavoro l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate, nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto, se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a pretese salariali a questo titolo.
In concreto, al fine di quantificare il lavoro straordinario prestato dal dipendente, il datore di lavoro, non essendosi conformato al disposto di cui all’art. 82 CCNL, ha chiesto l’assunzione del teste __________, collega di lavoro dell’istante con funzione di capo-cuoco. Dalla prova testimoniale si evince che l’istante era presente sul posto di lavoro per circa 9 ore al giorno, tranne due o tre volte la settimana durante le quali egli si fermava oltre il normale orario lavorativo.
Il pretore, basandosi su questa testimonianza, unica prova agli atti circa l’effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte dell’istante, gli ha quindi riconosciuto a questo titolo 77 ore lavorative anzichè le pretese 102.75 ore.
Per giungere al riconoscimento di queste 77 ore di lavoro straordinario, il primo giudice, come indicato in modo succinto nella sentenza, ha tenuto per provate le ore di lavoro straordinario mattutine esposte dal lavoratore (basandosi sul normale orario lavorativo dalle 9.00 alle 14.00, cfr. deposizione __________) mentre ha ridotto proporzionalmente le ore di lavoro straordinario pomeridiane calcolando una media di permanenza sul posto di lavoro, oltre al normale orario lavorativo (dalle 17.30 alle 21.30), di 3 volte la settimana anzichè tutte le sere così come indicato dal lavoratore.
Simile calcolazione, fondata sull’unica prova agli atti che il pretore ha valutato in modo sostenibile senza che questa
sua valutazione sia stata smentita da altre emergenze processuali, può essere condivisa. Non si può in particolare rimproverare al primo giudice né di aver stimato le ore litigiose senza fondamento probatorio, né di aver deciso in urto con gli elementi oggettivi a sua disposizione. Ciò basta per negare il preteso arbitrio, invocato dal ricorrente.
23,42 giorni di riposo (art. 64 CCNL), ossia due giorni per settimana
7,3 giorni di vacanza (art. 70 CCNL) e
1,35 giorni festivi (art. 77 CCNL), corrispondenti a 6 festivi annui,
per un totale di 32,07 giorni.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare dal piano di lavoro allestito dall’istante medesimo (doc. F), emerge che egli è stato assente dal posto di lavoro 25 giorni (giornate intere e mezze giornate).
Considerando i 5,48 giorni pagati al lavoratore (doc. E) come dallo stesso pacificamente ammesso, risulta che egli ha goduto, in natura e mediante compensazione finanziaria, complessivi 30.48 giorni, da qui un saldo a suo favore pari a giorni 1,59. Ritenuto il salario lordo giornaliero di fr. 133.33 non contestato dal datore di lavoro, all’istante deve essere riconosciuto l’importo lordo di fr. 200.-. Su quest’importo, dal quale vanno dedotti i contributi sociali, decorrono gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 1° giugno 1994.
Al proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ventilato dal convenuto, la sottoscrizione da parte del dipendente della scheda di contollo delle presenze alla fine del rapporto lavorativo (doc. G) non equivale a rinuncia a eventuali ulteriori diritti conferitigli dal CCNL (art. 83 CCNL).
Su questo punto la decisione pretorile che ha negato all’istante il diritto al pagamento di giorni di libero non goduti, deve quindi essere cassata poichè contraddetta dalle prove documentali.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore di Lugano, Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza __________ verserà a __________ l’importo
netto di fr. 1’880.- oltre interessi del 5% dal 1°giugno 1994
nonchè l’importo lordo, da dedursi i contributi sociali, di fr.
200.- oltre interessi del 5 % dal 1° giugno 1994.
rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster