AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.118
Data decisione, Autorità: 27.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00118
Lugano 27 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 giugno 1995 presentato da
contro
la sentenza 9 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 maggio 1995 nei confronti della
con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 maggio 1995 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 726.80 oltre accessori, importo corrispondente a pretese dell’istante nei confronti della convenuta a dipendenza del rapporto di lavoro che vincolava le parti;
che all’udienza di contraddittorio la convenuta ha contestato la pretesa avversaria producendo documentazione dalla quale si evincerebbe un saldo a suo favore di fr. 242.15;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo di riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalla documentazione agli atti l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20).;
che nella concreta fattispecie lo scritto 1° marzo 1995 della __________ costituisce un chiaro riconoscimento di debito per l’importo di fr. 349.95 che la convenuta riconosce di dovere al suo ex dipendente;
che la successiva rettifica di quanto dichiarato in questo scritto contenuta nel conteggio 2 marzo 1995 della stessa debitrice non basta a rendere verosimile - nella procedura di rigetto dell’opposizione - l’inesistenza del credito in esecuzione, poichè l’emissione di semplici fatture da parte dell’escusso non vale come prova sufficientemente liquida del suo credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 36, n. 8);
che alla luce di quanto sopra esposto la decisione del primo giudice che ha negato il rigetto provvisorio dell’opposizione deve quindi essere annullata;
che per quanto attiene agli interessi di mora, gli stessi sono riconosciuti al tasso legale del 5 % a far tempo dal 17 marzo 1995 (doc. D), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv. 1 CO);
che in considerazione della parziale soccombenza delle parti, le spese di prima e seconda sede vanno ripartite in ragione di ½ ciascuna mentre le ripetibili di prima sede sono compensate;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 22 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 349.95 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 1995 l’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________.
posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate”.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per la metà e per l’altra metà deve essere posta a carico della __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità ridotta di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster