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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.119
Data decisione, Autorità: 27.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00119
Lugano 27 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 marzo 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’400.-. L’istante fonda la sua pretesa sul riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto il 27 luglio 1989 (doc. A), a garanzia del quale quest’ultimo ha emesso un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver sottoscritto i doc. A e C in conco-mitanza e a garanzia del contratto di locazione che aveva concluso con l’istante in qualità di conduttore. I reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante.
Con sentenza 21 giugno 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato gli atti di causa e le prove, in particolare per aver concluso alla sussistenza di un debito nei confronti dell’istante nonostante egli abbia reso verosimile l’eccezione di estinzione del medesimo.
Con osservazioni 2 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 119 Ia 32 consid. 3).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il riconoscimento di debito sottoscritto da __________ il 27 luglio 1989 a favore di __________ per l’importo di fr. 5’400.- (doc. A), a garanzia del quale il convenuto ha emesso all’ordine dell’istante un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto concluso dal pretore, la documentazione agli atti è sufficiente a rendere almeno verosimile l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto.
Infatti, anche se è vero che i doc. A e C non menzionano la causale del credito concesso al convenuto, è altrettanto vero che da un raffronto tra questi documenti, sottoscritti il 25 luglio 1989, e la convenzione sottoscritta dalle parti il 9 ottobre 1993, si può concludere con sufficiente verosimiglianza che il ricono-scimento di debito potrebbe essere posto in relazione con il contratto di locazione che vincolava le parti a far tempo dal 31 agosto 1989, ossia dal mese successivo a quello della sottoscrizione del riconoscimento di debito e dell’inizio di pagamento della pigione da parte del convenuto (doc. 2).
In altre parole, con la produzione dei doc. 2 e 3 il convenuto ha reso verosimile l’esistenza tra le parti unicamente di un rapporto contrattuale attinente alla locazione, tant’è che all’esplicita affermazione del convenuto secondo il quale egli avrebbe sottoscritto i doc. A e C in concomitanza e a garanzia del contratto di locazione (l’importo di fr. 5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei suoi confronti.
La tesi dell’istante appare ancor più improbabile se si pensa che al momento della conclusione della convenzione 9 ottobre 1993 egli, presunto creditore di fr. 5’400.- nei confronti del convenuto, non ha compensato questo suo credito con quello del convenuto, esplicitamente riconosciuto e pari a Lit. 2’000’000 che gli ha invece pagato mediante assegno bancario. Il tutto impostato secondo la chiara, reciproca volontà delle parti di chiudere ogni loro ragione di dare e avere.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la censura ricorsuale relativa alla valutazione delle eccezioni sollevate e rese verosimili dall’escusso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 __________ è accolto
Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte
istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 180.- a titolo di indennità
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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