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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.120
Data decisione, Autorità: 11.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00120
Lugano 11 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1995 presentato da
contro
la sentenza 19 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 settembre 1994 la __________ fu __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 16 novembre 1993 per lavori di carrozzeria eseguiti sulla vettura BMW targata __________;
che in sede di contraddittorio la parte convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la propria legittimazione passiva;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute infondate in quanto non comprovate le eccezioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art. 327 lett. e) e g) CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita rifiutando l’assunzione di una prova richiesta, ossia quella dell’effettiva intimazione degli estratti conto da controparte; nel merito l’insorgente rimprovera al pretore di aver erroneamente concluso alla sussistenza del credito fatto valere dall’istante nonostante questo non sia stato comprovato;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, occorre rilevare che dal verbale d’udienza 14 febbraio 1995, udienza durante la quale le parti avrebbero dovuto proporre i mezzi di prova a sostegno delle loro rispettive posizioni (art. 294 cpv. 2 CPC), nulla si evince in merito alla richiesta di ulteriori prove - quali quelle dell’effettiva intimazione degli estratti conto di cui ai doc. C, D e E - da parte della convenuta la quale ha sottoscritto il verbale senza nulla eccepire; già per questo motivo l’insorgente non può prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova che non risulta neppure essere stata proposta;
che abbondanzialmente va rilevato che il rifiuto di una prova può costituire violazione del diritto di essere sentito unicamente qualora la prova richiesta sia rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 11), ciò che non risulta essere il caso in concreto in considerazione del tenore dello scritto 7 luglio 1993 (doc. B) nel quale la convenuta fa esplicito riferimento alla fattura litigiosa e ad un richiamo di pagamento, dimostrando così di aver ricevuto questi documenti;
che la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova della propria pretesa è destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa (contratto di appalto) non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;
che le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare la fattura 16 novembre 1993 e lo scritto 7 luglio 1994 nel quale la convenuta - riferendosi ad un richiamo di pagamento di questa fattura - conferma la propria disponibilità a voler procedere al pagamento della stessa avendo a tal fine già intrapreso i passi necessari presso il suo istituto di credito (cfr. punto 2, doc. B);
che già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dalla ricorrente;
che alla luce di quanto sopra esposto l’operato del primo giudice non può essere censurato in relazione a nessun titolo di cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 26 giugno 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.-
sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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