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Numero d'incarto:
16.1995.120
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00120
Lugano
11 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1995 presentato da
contro
la
sentenza 19 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 settembre 1994
da
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 8
settembre 1994 la __________ fu __________ ha convenuto in giudizio la ditta
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori a
saldo della fattura emessa il 16 novembre 1993 per lavori di carrozzeria
eseguiti sulla vettura BMW targata __________;
che in sede di
contraddittorio la parte convenuta si è opposta alla pretesa avversaria
contestando la propria legittimazione passiva;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenute infondate in quanto non comprovate le
eccezioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art.
327 lett. e) e g) CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
violato il suo diritto di essere sentita rifiutando l’assunzione di una prova
richiesta, ossia quella dell’effettiva intimazione degli estratti conto da
controparte; nel merito l’insorgente rimprovera al pretore di aver erroneamente
concluso alla sussistenza del credito fatto valere dall’istante nonostante
questo non sia stato comprovato;
che per quanto attiene
alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, occorre
rilevare che dal verbale d’udienza 14 febbraio 1995, udienza durante la quale
le parti avrebbero dovuto proporre i mezzi di prova a sostegno delle loro
rispettive posizioni (art. 294 cpv. 2 CPC), nulla si evince in merito alla
richiesta di ulteriori prove - quali quelle dell’effettiva intimazione degli
estratti conto di cui ai doc. C, D e E - da parte della convenuta la quale ha
sottoscritto il verbale senza nulla eccepire; già per questo motivo
l’insorgente non può prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una
prova che non risulta neppure essere stata proposta;
che abbondanzialmente va
rilevato che il rifiuto di una prova può costituire violazione del diritto di
essere sentito unicamente qualora la prova richiesta sia rilevante ed atta a
risolvere un fatto controverso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n.
11), ciò che non risulta essere il caso in concreto in considerazione del
tenore dello scritto 7 luglio 1993 (doc. B) nel quale la convenuta fa esplicito
riferimento alla fattura litigiosa e ad un richiamo di pagamento, dimostrando
così di aver ricevuto questi documenti;
che
la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova
della propria pretesa è destituita di fondamento ritenuto che il
perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa (contratto
di appalto) non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in
concreto, da un insieme di atti e circostanze;
che
le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono
almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare la
fattura 16 novembre 1993 e lo scritto 7 luglio 1994 nel quale la convenuta -
riferendosi ad un richiamo di pagamento di questa fattura - conferma la propria
disponibilità a voler procedere al pagamento della stessa avendo a tal fine già
intrapreso i passi necessari presso il suo istituto di credito (cfr. punto 2,
doc. B);
che
già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dalla
ricorrente;
che
alla luce di quanto sopra esposto l’operato del primo giudice non può essere
censurato in relazione a nessun titolo di cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 26 giugno 1995 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 250.-
sono
poste a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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