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Numero d'incarto:
16.1995.121
Data decisione, Autorità:
19.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00121
Lugano
19 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da
rappr.
da __________
Contro
la
sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di
locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone
di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè
al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, pretesa alla quale il
convenuto si è opposto;
che
con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto
di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al
pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni
cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha
accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera,
__________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera
al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie;
che
con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che
con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante
legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che
per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere
caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 10);
che
alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato
con scritto 4 ottobre 1995.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli
per desistenza del ricorrente.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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