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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.125
Data decisione, Autorità: 12.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00125
Lugano 12 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 luglio 1995 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 17 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 marzo 1995 nei confronti della
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.90 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 404.90; così come ha accolto limitatamente a fr. 1’013.70 la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e tendente alla condanna dell’istante al pagamento di fr. 2’888.50 oltre accessori;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ dal 13 aprile 1993 sino al 31 dicembre 1994, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto di lavoro (doc. B). Nonostante le parti abbiano pattuito una retribuzione mensile lorda di fr. 3’200.-, sin dall’inizio dell’attività il lavoratore ha percepito uno stipendio mensile lordo di fr. 3’434.-.
Con istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.90 quale rimborso dell’eccedenza trattenuta a titolo di premi LPP (fr. 404.90) oltre a fr. 2’500.- indebitamente trattenuti sullo stipendio del mese di dicembre 1994.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria giustificando la trattenuta di fr. 2’500.- a motivo del mancato ossequio da parte dell’istante dell’accordo sottoscritto il 6 ottobre 1993 (doc. C) a tenore del quale essa avrebbe mantenuto lo stipendio effettivamente versato al dipendente - superiore a quello pattuito - compensando questa differenza con la rinuncia del lavoratore all’indicizzazione per gli anni 1994 e 1995, ciò che presuppo-neva la continuazione del rapporto di lavoro perlomeno sino alla fine del 1995. Avendo il dipendente interrotto il rapporto di lavoro per la fine del 1994, la convenuta chiede la restituzione di fr. 2’888.50, importo ridotto al dibattimento finale a fr. 2’853.50 e corrispondente alla differenza tra il salario effettivamente versato al dipendente (fr. 3’434.- mensili) e quello pattuito (fr. 3’200.- mensili), dedotto l’importo di fr. 2’500.- già trattenuto e riconoscendo all’istante fr. 35.- a titolo di indennità per vacanze non godute.
restituzione di fr. 1’013.70, pari alla differenza tra lo stipendio versato al dipendente rispetto a quello dovuto.
Con osservazioni 14 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Qualora le parti non riconoscano in un accordo da loro sottoscritto un identico contenuto, spetta al giudice valutare lo stesso alla luce di quella che poteva essere la loro volontà al momento della sua sottoscrizione. Simile valutazione deve essere effettuata in base al principio dell’affidamento per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 113 II 50 e riferimenti; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, n. 33 ad art. 18). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 111 II 287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).
Se ne deve concludere che, per il 1994, il lavoratore ha percepito il salario più alto, a valere come approssimativa indicizzazione (“per compensare la differenza”), mentre per il 1995 questa operazione compensativa non ha dovuto essere attuata: non per questo la datrice di lavoro può vantare un credito suscettibile di trattenuta sul salario dovuto all’istante, né ha titolo alcuno per pretendere la rifusione della differenza salariale percepita dall’istante nel 1993 e 1994 (doc. 1), corrispondendo quanto effettivamente versato a __________ a una pattuizione esplicita e non a una cifra versatagli senza causa giuridica. Non è oggetto di questa procedura ricorsuale la richiesta dell’istante relativa ai contributi LPP.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. e 417 lett.. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza del Pretore di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza 15 marzo 1995 di __________ è accolta § Di conseguenza __________ è condannata a versare all’istante la somma di fr. 2’904.90 oltre interessi del 5% dal 1.1.1995.
Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.
La convenuta verserà all’istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili
La domanda riconvenzionale di __________ è respinta.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
La convenuta verserà a __________ fr. 420.-- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr. 350.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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