AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.126
Data decisione, Autorità: 18.07.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00126
Lugano 18 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 14 luglio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 giugno 1995 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 aprile 1994 regolarmente passata in giudicato (doc. A).
All’udienza del 28 giugno 1995 indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo l'avvenuta compensazione tra le richieste d'acconto sulle quali l'istante fa decorrere gli interessi di mora, e un suo credito di fr. 17’207.55, corrispondente all’imposta preventiva trattenuta sui redditi 1991 e 1992.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo improponibile l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto perché contraria all’art. 125 cpv. 3 CO e perché l’escusso, indipendentemente dal suo credito derivante dalla restituzione dell'imposta preventiva, era comunque tenuto a pagare gli acconti di imposta nei termini stabiliti.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 agosto 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato disposizioni di diritto materiale, in particolare per aver erroneamente ritenuto che l’eccezione di compensazione del suo credito per l’imposta preventiva fosse riferita agli interessi di mora maturati sul mancato pagamento delle tre richieste di acconto dell'imposta cantonale 1993 anziché con agli acconti medesimi, che erano quindi da ritenersi non dovuti già a partire dal 1° gennaio 1993.
Con osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame sulla base di argomenti di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passata in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
La decisione di tassazione 29 aprile 1994 relativa all'imposta cantonale 1993-94, regolarmente intimata e passata in giudicato, costituisce quindi valido titolo esecutivo.
Accertato il carattere esecutivo del titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione, va esaminato il ben fondato dell’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.
La facoltà dello __________ di prelevare interessi di ritardo per il pagamento tardivo delle rate d‘imposta (richieste di acconto) è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le imposte e le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza. Se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 LT). Gli interessi di ritardo decorrono quindi ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re __________). Essi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale. Per il sussistere del credito che ci occupa basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento delle richieste di acconto entro i termini. Per la consistenza del credito deve invece essere determinata la data dell’esigibilità dell’imposta nonché quella del o dei pagamenti tardivi e il tasso applicato.
Nel caso concreto, con l’istanza di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alla notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale 1993-1994 (doc. A) regolarmente passata in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione (doc. B) dal quale si evince che il convenuto ha fatto fronte al suo onere fiscale pagando il conguaglio d’imposta, mentre non ha dato seguito alle tre richieste di acconto per l'imposta cantonale 1993.
La riscossione dell’imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali dovute per l’anno fiscale 1993). In sostanza, il Cantone calcola gli anticipi d’imposta già detraendo dal totale presumibile una somma che corrisponda approssimativamente al credito del contribuente per la restituzione dell’imposta preventiva; credito generalmente non ancora stabilito al momento della richiesta degli acconti.
Il ricorrente non contesta la validità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di rigetto dell’opposizione, né la circostanza dell’avvenuta richiesta di acconti sull imposta cantonale 1993, né il loro mancato pagamento da parte sua, né obietta alcunché sul tasso e sul calcolo degli stessi. La sua opposizione verte esclusivamente sul principio della compensabilità al 1° gennaio 1993 degli acconti con il suo credito dell’imposta preventiva del periodo precedente, ovvero sulla loro inesigibilità dopo tale data.
Il ricorrente osserva in particolare che, ricevuta la notifica di tassazione (imposta cantonale 1993) solo il 29 aprile 1994, gli è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio successivo per pagare il conguaglio d’imposta (totale meno imposta preventiva), operazione da lui compiuta tempestivamente. Tale operazione tuttavia nulla ha a che vedere con il mancato pagamento degli acconti scaduti il 31 maggio., il 31luglio, rispettivamente il 30 settembre 1993.
Il ricorrente - in sostanza - mette in dubbio la liceità della decisione di esigere il pagamento di acconti a prescindere dalla preesistenza di un suo maggior credito legato al diritto di restituzione dell’imposta preventiva. La censura non è di poco conto e concerne la procedura di rigetto dell’opposizione poichè non v’è dubbio sul fatto che la compensazione è una delle forme di estinzione di un debito (art. 81 cpv. 1 LEF e 120 CO). Sennonchè la legge non indica quando il credito del contribuente al ricupero dell’IP deve considerarsi scaduto, ossia esigibile: non in particolare - come sostiene il ricorrente - l’art. 29 della Legge federale sull’imposta preventiva, o altre norme federali. Per contro, è fuori discussione che nel nostro Cantone il diritto al rimborso e l’entità dello stesso, di regola, sono oggetto di istanza presentata con la dichiarazione d’imposta (art. 4 del Reg. cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’IP: 10.2.6.1) che dev’essere decisa dall’autorità fiscale, decisione che può essere oggetto di reclamo al pari della notifica d’imposta. Sul modo di rimborso la legge federale stabilisce che i Cantoni, di regola, lo effettuano mediante computo sulle imposte cantonali o comunali (art. 31 cpv. 1): in altre parole è ammesso il principio della compensazione, lasciando ai Cantoni di regolare i modi di attuazione. A dipendenza di questa normativa il credito del contribuente non si può considerare esigibile già al momento della presentazione dell’istanza, ma al momento della decisione che, nel caso concreto, è stata resa nota dall’interessato - per quanto risulti dall’incarto - soltanto con la richiesta del conguaglio d’imposta (doc. 2), ossia sicuramente dopo la scadenza di pagamento degli acconti di cui all’art. 3 del citato Decreto esecutivo (RU 92, 379). Nel concreto, giacchè il credito che il contribuente oppone in compensazi0one agli anticipi d’imposta, non era esigibile nelle date di scadenza degli anticipi, la compensazione non era operabile (Guhl, Das Schweizerische Obligationenerecht, ed. 6, p. 265). D’altra parte, dev’essere rilevato come l’escusso non pretenda nemmeno di aver formalmente opposto la compensazione a quei crediti: affinchè essa possa operarsi è infatti necessario che il debitore formuli la sua pretesa nel senso di una dichiarazione unilaterale a comprova dell’esercizio di un diritto costitutivo (Guhl, op.cit., p. 263).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere allo __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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