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Numero d'incarto:
16.1995.131
Data decisione, Autorità:
26.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00131
Lugano
26 ottobre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 17 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 21 febbraio 1995
da
rappr.
da __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’140.80 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di addetta alla
lavanderia.
Il
rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 24 maggio 1983, si è concluso il 7
aprile 1994 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della
disdetta con effetto immediato del contratto.
- Con
istanza 21 febbraio 1995 __________ contestando la liceità del licenziamento in
tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio
quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’140.80 quale
corrispettivo del salario di sua spettanza per i mesi di maggio, giugno e
luglio 1994 (regolare periodo di disdetta), oltre alla differenza di salario
dal 7 sino al 30 aprile 1994.
La
controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di
motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in
particolare del fatto per la dipendente di aver cercato di impossessarsi di
gioielli appartenenti ad un ospite della Casa per anziani, e di essersi fatta
designare unitamente alla collega __________ erede universale in un contratto
successorio stipulato tra i coniugi __________ nel frattempo deceduti, ciò che
sarebbe contrario al Regolamento interno per il personale delle Case di riposo
per anziani che vieta ai dipendenti di chiedere o ricevere doni o altri
vantaggi (art. 4 cpv. 4).
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il
licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva
alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art.
337 CO. A mente del primo giudice i motivi addotti dalla datrice di lavoro a
giustificazione della rescissione del contratto, seppur gravi in quanto
avvenuti ai danni di persone anziane, non assurgono comunque alla gravità
richiesta dall’art. 337 CO per giustificare il licenziamento in tronco, e ciò
con particolare riferimento alla funzione dell’istante all’interno
dell’istituto.
-
Con
il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente
applicato il diritto materiale non ritenendo giustificato il licenziamento in
tronco della lavoratrice la quale, con il suo comportamento, avrebbe
chiaramente abusato della fiducia della datrice di lavoro rendendo impossibile
la continuazione del rapporto di lavoro.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in
ogni tempo redecere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda
oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale
termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, N.2 ad art. 337 CO).
Dottrina
e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento
con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli
atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo
reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116
II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in
tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale
di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat
de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung,
p. 27).
L’onere
della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in
tronco compete alla parte che se ne prevale. Spetta invece al giudice
esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola
fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla
natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle
mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze
costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in
considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato
dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp,
Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.),
ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal
contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).
Già
l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità
d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del
primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze
dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi
dell’arbitrio.
- Secondo
la ricorrente i comportamenti imputati alla lavoratrice non possono essere
tollerati soprattutto poiché avvenuti all’interno di un istituto che ospita
persone anziane, quindi bisognose di assistenza e di conforto.
Il
pretore, nel suo esame della fattispecie ne ha considerato l'aspetto
riprovevole, ma ha escluso una gravità tale da giustificare il licenziameno in
tronco in considerazione della posizione e dell’atteggiamento della dipendente,
nemmeno pienamente consapevole di aver violato il regolamento del personale.
Giudicando
queste circostanze il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di
apprezzamento.
Egli infatti ha compiuto
un esame completo delle circostanze, valutando l'assenza di prove dirette, ma
anche le altre contrastanti prove assunte. Ha inoltre contrapposto la
vulnerabilità psicologica di molti anziani, ospiti di case di riposo, alla
qualifica professionale invero modesta dell'istante. Il pretore ha dedicato
appropriata attenzione all'esame delle circostanze, nulla omettendo di
essenziale nelle sue considerazioni. Così operando egli ha anzi implicitamente
riconosciuto la delicatezza della fattispecie: la sua conclusione secondo cui,
malgrado il riprovevole atteggiamento dell'istante, la continuazione del
rapporto di lavoro fino al termine di disdetta ordinaria possa essere
ragionevolmente pretesa, è forse opinabile, ma non è arbitraria: non contrasta
cioè in misura intollerabile con il principio dell'equità.
Le censure della
ricorrente sono pertinenti, ma hanno carattere palesemente appellatorio, mentre
il giudizio di cassazione è limitato ai criteri più sopra esposti.
-
Le pretese salariali
della dipendente, ritenuto che il loro ammontare non è stato contestato dalla
convenuta, devono esserle riconosciute nella misura richiesta.
-
Alla controparte che
non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 28 agosto 1995 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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