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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.134
Data decisione, Autorità: 06.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00134
Lugano 6 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da
contro
la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1995 da
rappr. da __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio;
che con scritto 28 agosto 1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al 16 agosto- poichè assente durante le ferie dell'edilizia;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati;
che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista;
che infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art. 387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine;
che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 28 agosto 1995 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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