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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.135
Data decisione, Autorità: 13.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00135
Lugano 13 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1995 presentato da
rappr. dall’__________
Contro
la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 giugno 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 giugno 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’864.- oltre accessori, importo corrispondente all’imposta federale diretta per i bienni 1985/86 1987/88 dovuta dal defunto marito __________;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto le notifiche di tassazione 29 ottobre 1995 e 17 maggio 1989 emesse a carico di __________ e regolarmente cresciute in giduicato;
che a seguito del decesso del contribuente avvenuto in data 5 aprile 1993, l’istante procede ora nei confronti dell’erede e moglie __________ (doc. F);
che al contraddittorio fissato per il 18 agosto 1995 nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo che legittimi una procedura di incasso nei confronti della sola convenuta ritenuto che debitrice dell’importo posto in esecuzione risulterebbe essere la Comunione ereditaria del defunto __________;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo alla convenuta la qualità di debitrice delle imposte del defunto marito;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame porta ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la convenuta possa o meno essere chiamata in causa per l’incasso delle imposte federali lasciate insolute dal defunto marito;
che giusta l’art. 10 vecchio Decreto federale concernete l’imposta federale diretta, identico nel suo contenuto all’art. 12 della Legge federale sull’imposta federale diretta entrata in vigore il 1° gennaio 1995, alla morte del contribuente gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concor-renza delle loro quote ereditarie,
che quindi, nei confronti dell’ente pubblico, ogni erede assume gli obblighi fiscali del defunto, in specie quello di pagare le imposte rimaste insolute, ma limitatamente alla parte di eredità che gli spetterebbe nell’ambito della divisione successoria (Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 1980, pag. 352, n. 3; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I. Teil, p. 126 e 127);
che rinunciando a presenziare all’udienza, la convenuta si è preclusa la facoltà di formulare precise contestazioni in merito alle pretese dell’istante, sia con riferimento ad un’eventuale eccedenza del quantum di imposta rispetto alla sua quota ereditaria che con riferimento al calcolo degli interessi di mora (dovuti ex lege giusta l’art. 116 IFD) e alle spese, accessori questi che risultano dagli attestati di carenza beni (doc. B e C) parificati dalla legge ad un riconoscimento di debito (art. 149 cpv. 2 LEF);
che alla luce di quanto sopra esposto, la decisione del primo giudice che a torto ha negato alla convenuta la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, deve essere annullata poichè frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell’art. 10 IFD
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 31 agosto 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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