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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.139
Data decisione, Autorità: 14.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00139
Lugano 14 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994 da
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni, restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la ____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________
che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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