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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.14
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00014
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 14 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1993 da
entrambi rappr. dall’__________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 380.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto ha contestato la pretesa avversaria avendo manifestato all’istante la propria disponibilità a pagare le spese di degenza ospedaliera relative alla signora __________ limitatamente ad una giornata e non oltre, cosa che egli ha d’altra parte fatto versando l’importo di fr. 380.- (costo di un giorno di diaria).
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa nonchè la responsabilità del convenuto per il pagamento della fattura litigiosa.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver implicitamente concluso all’ esistenza di un contratto di assunzione di debito per l’importo posto in esecuzione.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La cosiddetta assunzione di debito esterna, ossia la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente, è retta dall’art. 176 CO.
Trattandosi di un contratto tra il nuovo debitore e il creditore, questo si perfeziona quando vi è uno scambio di volontà reciproche e concordanti (art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1992, N. 5 e 8 ad art. 176 CO).
Nella concreta fattispecie si constata l’ammissione del convenuto di essersi assunto il debito in misura del costo di una giornata d’ospedalizzazione. Per contro, l’ente procedente non è stato in grado di provare in nessun modo un accordo relativo a un maggior impegno del ricorrente. Né, di fronte alle contestazioni - invero non chiarissime - di , intese a una giustificazione dell’esposto (due diarie) per una degenza inferiore ale 24 ore (cfr. rapporti d’entrata e di uscita dall’), appare formalmente giustificata la somma posta in dicussione. Alla luce di queste conclusioni, non può essere condivisa la tesi del giudice di pace secondo la quale pagando la metà della fattura il convenuto è diventato automaticamente debitore dell’intero importo.
In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata, frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie , dev’essere annullata. Sul merito questa Camera decide in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 35.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.70.-, già anticipati dal ricorrente, vanno posti a carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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