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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.140
Data decisione, Autorità: 28.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00140
Lugano 28 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994 da
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile a __________;
che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che con osservazioni 4 ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi sarebbero stati conteggiati;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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