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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.141
Data decisione, Autorità: 02.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00141
Lugano 2 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 17 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 marzo 1993 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del credito di fr. 2’459.90 oltre accessori nonchè il pagamento di fr. 2’000.- a titolo di indebito arricchimento, domanda quest’ultima respinta dal primo giudice che ha dichiarato inesistente limitatamente a fr. 2’325.80 oltre accessori il debito dell’istante nei confronti della convenuta,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la “conferma di rapporto finale” (doc. D) sottoscritta dalla convenuta il 2 settembre 1992.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver svolto il mandato in modo corretto e conformemente alle direttive della mandante. Per quanto attiene alle sue prestazioni professionali, ossia agli onorari e alle spese vive, osserva che le stesse sono state calcolate sulla base dei criteri contenuti nel contratto sottoscritto dalle parti e che sono sufficientemente documentate .
Il primo giudice, deducendo gli acconti di fr. 5’000.- versati dall’istante, ha quindi riconosciuto alla convenuta un saldo di fr. 133.80, ragione per la quale gli ha dichiarato inesistente il debito dell’istante per fr. 2’325.60, importo erroneamente riportato nel dispositivo in fr. 2’352.80.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A tal fine la convenuta ha prodotto il contratto di investigazione sottoscritto dalle parti (doc. 1) che al suo punto 2 prevede una remunerazione oraria di fr. 60.- per ogni agente impegnato nel pedinamento - nella fattispecie due persone
Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se anche le ore non propriamente impiegate nella sorveglianza, ossia quelle utilizzate per i vari spostamenti (in totale 30.5 ore), debbano essere remunerate secondo la tariffa oraria, tesi quest’ultima sostenuta dalla convenuta e non condivisa dal pretore.
A mente di questa Camera la conclusione del primo giudice secondo la quale soggette a remunerazione oraria sono solo le ore effettivamente utilizzate dai due agenti della convenuta per la sorveglianza del marito dell’istante, è invero opinabile, ma non arbitraria. Infatti, ritenuto che il contratto sottoscritto dalle parti non specifica nulla a proposito delle trasferte, salvo l’obbligo a carico della mandante di pagare fr. 1.- al chilometro, incombeva alla mandataria provare che anche il tempo impiegato per gli spostamenti di cui si é detto - ad esempio in base agli usi tariffali del settore- dev’essere remunerato secondo la tariffa oraria, ciò che non si può dedurre dal solo contenuto del contratto (cfr. Weber, in Comm. di Basilea, art.394 CO, n. 38). Che - nel caso concreto- gli spostamenti sul luogo del pedinamento (andata e ritorno) fossero invero esclusi dalla tariffa di fr. 60.--/h, potrebbe essere indiziato dal comportamento della convenuta che non si è dimostrata particolarmente attenta nel limitare all’indispensabile questi lassi di tempo: il primo giorno si riserva ore 2 ½ per preparare la propria partenza e impiega poi la bellezza di 6 ore per raggiungere __________ in automobile; l’ultimo giorno, dopo il colloquio conclusivo con la mandante, avvenuto per telefono alle 21.00, raggiunge poi __________ solo dopo 4 ½ . Fossero questi lassi di tempo da considerare alla stregua del tempo da dedicare alle prestazioni specifiche del mandato, il comportamento della convenuta apparirebbe - salvo prova del contrario - inspiegabilmente incompatibile con l’obbligo di fedeltà del mandatario, nel senso più lato inteso dalla dottrina (cfr. Weber, op.cit., art. 398 CO, n. 8 e 9).
Per quanto attiene alle spese di trasferta, il pretore ha ammesso unicamente quelle documentate e relative allo spostamento da __________ a __________ (luogo del pedinamento) e ritorno, per fr. 544.- (doc. 6), mentre non ha riconosciuto le ulteriori trasferte fatturate dalla convenuta. Anche su questo punto il giudizio pretorile, ancorché severo nei confronti della convenuta ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo di quantificare anche gli spostamenti avvenuti sul luogo del pedinamento (prova peraltro non impossibile in quanto sarebbe bastata una lettura del contachilometri del veicolo utilizzato), non può essere considerato arbitrario. Di fronte alla chiara contestazione di cui al punto 5 dell’istanza “le spese fatturate non sono giustificate e appaiono manifestamente eccessive e mai pattuite”, incombeva alla mandataria l’onere di provare la fondatezza delle stesse.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del giudice elementi suscettibili di inverarne gli estremi del rimedio di cassazione invocato né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti né - tantomeno - per quanto attiene ad un’arbitraria applicazione di norme di diritto materiale o formale.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 8 settembre 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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