AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.145
Data decisione, Autorità: 16.07.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00145
Lugano 16 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 4 luglio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 settembre 1992 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’710.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 1’835.- oltre interessi del 5% dal 7 aprile 1992;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante sia in considerazione del suo operato, negligente se si tien conto del risultato insoddisfacente dell’intervento dal punto di vista estetico, sia in considerazione delle garanzie fornite dall’istante medesimo in merito alla copertura totale dei costi dell’intervento da parte della sua cassa malati. Per quanto attiene al quantum della pretesa, essa ha contestato l’applicazione da parte dell’istante del tariffario medico __________ anzichè di quello ticinese. La convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 3’740.-, di cui fr. 2’000.- a titolo di risarcimento danni e fr. 1’740.- per l’onorario dell’anestesista limitatamente all’intervento al seno.
Con il querelato giudizio il primo giudice - basandosi sulla perizia giudiziaria - ha escluso un errore o una negligenza a carico del medico nell’esecuzione dell’intervento controverso. Egli ha nondimeno ridotto l’onorario fatturato dall’istante non avendo quest’ultimo provato l’applicabilità allo stesso del tariffario __________ anzichè quello ticinese. Il giudice di prime cure, riconoscendo all’istante l’onorario calcolato dalla Commissione Blu interpellata dalla convenuta, ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’835.-. Nel contempo ha respinto la domanda di risarcimemto danni formulata in via riconvezionale dalla convenuta.
Con il presente tempestivo gravame il dott.med. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con il conseguente integrale accoglimento della sua istanza. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ritenuto applicabile alla sua prestazione il tariffario ticinese nonostante l’intervento chirurgico sia avvenuto nel Cantone __________, come da scelta della convenuta, e nonostante quest’ultima abbia accettato l’applicazione del tariffario __________ per la fatturazione delle spese sanitarie relative all’intervento all’addome. A mente del ricorrente, con la contestazione oggetto della presente vertenza la convenuta commette un chiaro abuso di diritto che il primo giudice avrebbe dovuto sanzionare con l’integrale accoglimento della sua istanza.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Pacifico il carattere oneroso della prestazione dell’istante.
Trattandosi di prestazioni di cura medica, è implicito - e ammesso dalla stessa convenuta - che l’onorario deve essere calcolato sulla base delle tariffe di categoria.
In caso di controversia sul quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 439 ad art. 394 CO).
Nel caso concreto, incombeva quindi all’istante la prova dell’applicabilità del tariffario medico __________ al suo onorario, prova che questi non ha fornito. Infatti, la sua tesi secondo la quale sarebbe applicabile questo tariffario avendo la convenuta scelto di essere operata nel Cantone __________, non può essere condivisa poichè non trova alcun riscontro nelle emergenze processuali. Altrettanto dicasi del riferimento a una prassi generale seguita a livello svizzero e in virtù della quale l’onorario del medico deve essere calcolato sulla base del tariffario in vigore nel Cantone in cui egli esegue l’intervento, prassi peraltro smentita dal parere della Commissione blu (il cui scopo è quello di esaminare all'interno dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino le divergenze insorte tra medici e pazienti: art. 20 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino) secondo la quale sarebbe applicabile il tariffario dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino (doc. D).
Nulla giova, a comprova dell’applicabilità del tariffario, la mancata contestazione da parte della convenuta dell’applicazione di questo stesso tariffario per la fatturazione delle spese sanitarie relative all’intervento al seno e per quella dell’onorario dell’istante per l’intervento all’addome. Dalla mancata contestazione di queste poste non si può, come lo pretende l’insorgente, dedurre un comportamento contrario alle regole della buona fede da parte della convenuta per il fatto di essersi opposta al pagamento di una nota d’onorario per un intervento a suo dire mal riuscito.
A proposito di questo generico richiamo alle regole della buona fede e dell’abuso di diritto (art. 2 CC), va rilevato che colui che si avvale di tale normativa - pur ammettendo che la stessa va applicata d’ufficio - deve addurre in modo convincente le circostanze che permetterebbero al giudice di applicarla (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, 1995, p. 55 e 56; Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1987, p. 92, n.44).
Nella fattispecie, l’istante non ha fornito elementi sufficienti dai quali dedurre il preteso abuso di diritto della convenuta: né risulta se per l’operazione all’addome l’applicazione delle due diverse tariffe comporterebbe un diverso risultato, né è stato accertato il modo di calcolo di quella seconda nota, dal momento che l’argomento in esame è stato proposto dall’istante soltanto con le conclusioni di causa.
Decisivo per l’esito del ricorso in esame appare così il fatto che il primo giudice ha stabilito l’onorario del medico sulla base di elementi probatori che egli ha competenza di valutare secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC). Il giudizio impugnato non può pertanto essere considerato arbitrario e non v’è motivo perché debba essere annullato. D’altra parte, sul tema della tariffa applicabile, il primo giudice non ha avuto a disposizione nessun altro elemento di verifica, tenuto conto che le informazioni fornite dal presidente dell’Ordine di medici __________ non sono di nessun aiuto nel caso concreto (comunicazione 20.12.1993 del dott. ____________________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, in parte già anticipate dal ricorrente restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster