AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.152
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00152
Lugano 22 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 febbraio 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’932.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 8 febbraio 1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di una penale pari al 15% del valore del veicolo, ossia fr. 2’932.50 oltre accessori.
Il convenuto si oppone alla pretesa avversaria osservando che il contratto di compravendita era condizionato all’ottenimento da parte sua del finanziamento leasing, circostanza nota all’istante, tant’è che fu proprio un suo dipendente a prendere i contatti in tal senso con la __________. Non essendosi verificata la condizione, il contratto doveva ritenersi privo d’effetti. In via subordinata il convenuto ha contestato l’esigibilità della pena convenzionale nonché il suo ammontare.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non ha ritenuto fossero emersi elementi sufficienti atti a suffragare la tesi del convenuto circa la conclusione di un contratto condizionato, ha accolto l’istanza condannando il convenuto al pagamento della penale pattuita.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto formale e materiale nonché di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie. Dal punto di vista formale lamenta la violazione dell’art. 295 CPC, per il fatto che il pretore, nonostante l’assenza della parte istante, ha indetto una seconda udienza. Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver ricitato le parti per una terza udienza al solo scopo di permettere all’istante di rimediare a sue ulteriori negligenze, con particolare riferimento alla carenza di legittimazione del suo rappresentante. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del contratto.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo la nuova versione dell’art. 295 CPC, entrato in vigore il 1° marzo 1995, se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte. La citazione deve in ogni caso rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.
Il ricorrente a ragione ritiene che nuove norme di procedura, salvo disposizioni esplicite in senso contrario, sono applicabili dal giorno della loro entrata in vigore, ma nel caso concreto, tuttavia, dev’essere anzitutto evidenziato che l’ordinanza in questione è stata staccata dal giudice prima del 1° marzo 1995 (per l’esattezza il 10 febbraio), onde appare difficile rimproverargli il mancato rispetto del nuovo disposto di rito. Comunque sia, la decisione del pretore di indire una seconda udienza, constatata l’assenza di una parte (in conformità col vecchio diritto) appare rispettosa del senso della nuova norma nel suo complesso applicativo, esposto in modo preciso dal Messaggio 19.10.1993 concernente la modifica del CPC, ad art. 295: a dipendenza della portata della citazione e delle gravi conseguenze della sua inosservanza, il giudice deve attenersi alla completezza informativa del testo. Data la regolarità della citazione secondo la precedente normativa (allora in vigore), dev’essere stata offerta alle parti la possibilità di essere riconvocate, affinché venissero rispettati pienamente i loro diritti derivanti dall’art. 4 Cost.
Gli atti processuali compiuti dal giudice sono pertanto corretti.
Secondo l’art. 97 cifra 4 CPC, la legittimazione del rappresen-tante costituisce un presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio, in ogni stadio di causa.
La carenza di un presupposto processuale può però essere sanata se al difetto può essere ovviato entro un breve termine in virtù dell’art. 99 cpv. 3 CPC (CCC 31.1.1996 in re V.P. e llcc / avv. G.). Nel caso concreto, la decisione del pretore di non ritenere preclusa la parte istante e di concederle l’opportunità di sanare la carenza di legittimazione del suo rappresentante, costituisce un caso d’applicazione di questa norma (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 99, n. 1 e 2), ed è peraltro confortata da parte della dottrina (Sträuli/ Messmer, in ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 129, n. 2).
Anche su questo punto il ricorso dev’essere respinto.
La conclusione del primo giudice secondo la quale non siamo in presenza di simile contratto, non è arbitraria.
Secondo l’art. 151 CO un contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.
Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione. Per poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).
Quando vi è incertezza sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).
Nel caso concreto, dalle risultanze istruttorie non è emerso che l’acquisto della vettura fosse condizionato all’ottenimento da parte del convenuto di un finanziamento leasing. La tesi del ricorrente è peraltro smentita da un raffronto tra la data di conclusione del contratto (sottoscritto il 29 settembre 1993) e la successiva richiesta del finanziamento leasing (4 ottobre 1993), situazione confermata dal __________, unica prova su questo aspetto della vertenza. D’altra parte a nulla può portare la circostanza secondo cui la richiesta di finanziamento sia avvenuta anche a nome della moglie del convenuto.
Il giudizio pretorile su questo punto non può pertanto essere attaccato dalla censura ricorsuale.
Pacifica la validità delle condizioni generali del contratto e quindi della pattuizione della clausola n. 5 lett. b) (doc. C), il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato inutile l’interpellazione scritta dell’acquirente sia relativamente al termine per il ritiro della vettura, sia -decorso quel termine- per avvalersi del diritto alla pena convenzionale in luogo della fornitura.
Orbene, la decisione impugnata, su questo punto non può essere condivisa già perché omette di considerare che, secondo la citata clausola n. 5, il venditore “può” esercitare il diritto in questione, avvertendo immediatamente controparte di tale sua intenzione. Nella fattispecie, è vero che, ben presto (secondo il teste __________, prima che la vettura giungesse all’attrice) l’esecuzione della compravendita appariva compromessa e che il fallimento delle pratiche leasing resero poi attuale tale situazione; mai tuttavia (almeno non è stato sostanziato, né provato) la venditrice espresse all’acquirente di voler far capo al suo diritto alla pena convenzionale per il caso di mancato ritiro del veicolo. Né si può ragionevolmente pretendere che il suo scritto di data 11 novembre 1993 corrisponda a quella dichiarazione immediata cui fa riferimento la citata clausola contrattuale; con lo stesso viene esatto il pagamento della pena convenzionale, quasi che il diritto alla stessa potesse essere esercitato automaticamente, tosto constatata la mancata consegna dell’oggetto venduto, ossia a prescindere dalle cautele previste dalla clausola in esame.
Questa censura ricorsuale deve pertanto essere ammessa poiché il primo giudice ha tratto conclusioni giuridiche chiaramente contrarie agli atti di causa, ovvero alle pattuizioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
respinta.
dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
al convenuto l’importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili.
II . Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della __________ la quale verserà a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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