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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.154
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00154
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 4 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Bellinzona promossa con istanza 30 agosto 1993
nei confronti di
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 5’775.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto
limitatamente a fr. 1’125.- oltre interessi del 5% dal 27 settembre 1992;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 27 settembre 1992
in territorio di __________, all’intersezione tra due strade di campagna, la
Strada __________ e via a la __________.
La collisione - che ha
causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________,
assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________, di
proprietà del fratello __________ .
Con istanza 30 agosto 1993
__________ ha convenuto in causa __________ e la __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 5’775.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo
subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica
dell'incidente, l’istante osserva che la conducente del suo veicolo,
proveniente dalla __________, si è regolarmente immessa su via a la __________
dopo essersi accertata che nessun veicolo sopraggiungesse dalla sua destra. La
causa della collisione sarebbe pertanto da ricercare nel modo di guida del conducente
__________ il quale, ancorché prioritario, sarebbe circolato a velocità eccessiva
e tale da impedirgli di prevalersi del diritto di precedenza.
Dal canto suo quest’ultimo
addebita la causa della collisione alla manovra di immissione nell’intersezione
posta in atto dalla conducente __________ che avrebbe ostacolato il suo diritto
di precedenza.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha valutato in 4/5 la colpa della conducente
__________, per aver disatteso il diritto di precedenza di __________ corresponsabile
in ragione di 1/5 a dipendenza dell’eccessiva velocità di corsa. Per quanto attiene
al fermo tecnico, importo contestato dal convenuto siccome non comprovato, il
primo giudice non ha riconosciuto questa posta di danno.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver addebitato alla conducente __________ la causa principale
della collisione basandosi su mere ipotesi - quale quella del tempo da lei impiegato
per la manovra di immissione nell’intersezione - anziché basarsi sulle risultanze
istruttorie dalle quali emerge che la causa dell’incidente è da ricercare
nell’eccessiva velocità del convenuto, dimostrata dalla perizia giudiziaria
nonché dalle tracce di frenata del veicolo di quest’ultimo.
Il ricorrente rimprovera
inoltre al primo giudice di non avergli riconosciuto il diritto al risarcimento
del fermo tecnico, posta che a suo dire rientra nella definizione del danno, di
cui fanno parte anche i disagi che gli derivano dall’impossibilità di poter utilizzare
per un determinato periodo il proprio veicolo, e questo indipendentemente che
si tratti di danno totale o parziale. Per quanto attiene all’entità dell’indennizzo
per fermo tecnico, il ricorrente osserva che lo stesso è notoriamente
riconosciuto in fr. 10.-/15.- al giorno.
Con osservazioni 6
novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni
materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e
l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO
concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS).
Il diritto al risarcimento
dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito
pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso
una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione
della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).
Sulla base di questa
regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della
collisione è da ricercare nella velocità eccessiva di quest’ultimo, senza la
quale l’incidente non avrebbe avuto luogo.
- L’art. 36 cpv. 2 LCS
regola il diritto di precedenza alle intersezioni, riservandolo al veicolo che
proviene da destra salvo eccezioni, in virtù di diversa segnalazione.
Benché quello di
precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più
la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere
deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto a interpretare
queste norme con rigore (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière annoté, 1984, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
D’altra parte, secondo il
principio dell'affidamento (art. 26 LCS), chi beneficia della precedenza deve
poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari
risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto
(DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid.
2; Rep 1985 27 segg.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art.
36 LCS). Riservato tale caso egli non è perciò tenuto ad adottare misure
particolari (DTF 118 IV 281; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M.).
Da parte sua, anche il
conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari,
che l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione
(DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli è comunque tenuto a
non ostacolare chi beneficia della precedenza. In primo luogo egli deve
dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe
sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a questa
accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra di immissione sul
campo stradale (DTF 85 IV 146).
- E’ pacifico che, nel
caso concreto, è applicabile la norma generale sul diritto di precedenza.
Nella fattispecie,
contrariamente all’assunto ricorsuale, la velocità sicuramente eccessiva del
convenuto (cfr. perizia giudiziaria, tracce di frenata) non è stata tale da
determinare, da sola, la collisione. Pur considerando che il conducente
debitore della precedenza non deve attendersi dal beneficiario della stessa una
velocità eccessiva (DTF 118 IV 277), le peculiarità del caso concreto,
in particolare l’ampia visuale di cui godeva la conducente __________ e il
fatto che il suo veicolo è stato urtato di fianco -ciò che evidenzia come la
manovra di immissione intrapresa da quest’ultima non fosse ultimata ma in fase
di attuazione- non permettono, in nessun modo, di giungere alle conclusioni postulate.
Il ricorrente inoltre, non
rimprovera al segretario assessore di essersi scostato dalle risultanze di
istruttoria, ma di non aver valutato coerentemente l’incidenza avuta
sull’accaduto dall’eccessiva velocità del veicolo di controparte. Tuttavia,
stabilito il proprio debito di precedenza, egli può solo censurare la
valutazione del giudice relativamente all’eccessiva velocità del veicolo
__________, accertata e non contestata, di approssimativamente 80 km/h.
Nel concreto è invero
discutibile la colpa attribuita a questi in misura di soltanto 1/5: non appare
tuttavia proponibile di considerare questa decisione contrastante in modo
intollerabile col sentimento di giustizia e di equità, criterio cui è vincolato
il giudice della cassazione.
- Per quanto concerne
il danno fatto valere dall’istante a titolo di fermo tecnico, va rilevato che
tale indennità è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi
o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto
che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano
infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali: spese di
noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma
anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo (Rep
1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re
V./R. e Zurigo Assicurazioni). Ritenuto quindi che il fermo tecnico non può essere
necessariamente provato, perlomeno non nel caso di danno totale come in
concreto, questa Camera ritiene giustificato e attendibile l’importo di fr.
150.- esposto dall’istante (art. 42 cpv. 2 CO) sia per quanto attiene al suo
ammontare (fr. 15.- al giorno) che per la durata di 10 giorni che può corrispondere
al tempo necessario per la ricerca di un nuovo veicolo.
In
parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
all’importo riconosciuto dal primo giudice in favore dell’istante dev’essere
sommato quello di fr. 120.- (20% di fr. 150.-).
- A dipendenza
dell’esito del ricorso, non si giustifica una modifica del dispositivo n. 2
della sentenza impugnata, né una ripartizione delle spese, della tassa di
giustizia e delle ripetibili del presente giudizio.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per
cassazione2 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 settembre 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona -immutato
il dispositivo no. 2- è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ e la __________ sono
condannati in solido a pagare a __________ la somma di fr. 1’245.- oltre
interessi del 5% dal 27 settembre 1992.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Egli verserà ad __________ e alla
__________ , in solido, fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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