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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.155
Data decisione, Autorità: 12.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00155
Lugano 12 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 giugno 1994 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 30.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 giugno 1994 la , titolare della “ ” ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 30.- a saldo della fattura emessa il 22 aprile 1994 per l’acquisto da parte di quest’ultima di capi d’abbigliamento per un valore di fr. 1’010.-;
che la convenuta osserva di aver dovuto acquistare la merce in discussione, con l’accordo di controparte di rivenderla, al fine di recuperare l’importo di fr. 980.- a lei dovuto da __________ - direttore dell’istante - a saldo del prezzo di un anello da questi acquistato (cfr. fattura 23 dicembre 1993);
che avendo dovuto vendere la merce sottocosto, la convenuta ritiene liquidati i reciproci rapporti di dare e avere con la conseguente estinzione del suo debito di fr. 30.- nei confronti dell’istante;
che con il querelato giudizio il primo giudice, pur ammettendo che la convenuta sia debitrice dell’importo posto in esecuzione, conclude nondimeno alla reiezione dell’istanza compensando in sostanza quest’importo con le spese legali sostenute dalla convenuta;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base delle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita essendole stati negati i necessari mezzi di difesa; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie;
che con scritto 11 luglio 1996 la controparte si rimette al giudizio di questa Camera riconfermando comunque quanto da lei espresso dinanzi al primo giudice;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente per il fatto che il giudice le avrebbe negato l’assunzione di testi che avrebbero dovuto confermare gli accordi intervenuti tra le parti, va rilevato che dal verbale d’udienza 16 novembre 1994, sottoscritto dall’istante senza nessuna riserva, nulla si evince a tal proposito;
che in ogni caso va ricordato che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e può rifiutare di assumere prove notificate dalle parti quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia data da altri documenti istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4);
che nel merito, per contro, la censura secondo la quale il giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie giungendo a un risultato insostenibile, deve essere accolta;
che infatti mal si comprende la conclusione del primo giudice che dopo aver accertato l’esistenza del debito di fr. 30.- a carico della convenuta, conclude alla reiezione dell’istanza;
che dalla documentazione agli atti si evince che il 23 dicembre 1993 la convenuta ha venduto all’arch. __________ , direttore dell’istante, un anello del valore di fr. 2’000.-, importo sul quale, dedotti acconti vari, rimaneva un saldo a suo favore di fr. 980.-;
che d’altro lato risulta che la ricorrente ha ritirato presso la boutique dell’istante merce per complessivi fr. 1’010.- al pacifico scopo di compensare il credito nato dalla vendita dell’anello;
che ciò configura l’accettazione tacita dell’assunzione del primo debito da parte dell’istante (art. 176 cpv. 3 CO);
che, come addotto - pur in termini ai limiti della comprensione- dalla ricorrente, la compensazione effettuata dal primo giudice tra quanto dovuto dalla convenuta e le spese legali dalla stessa sostenute, non può trovare conferma, già per il solo semplice fatto che la convenuta non ha mai sollevato tale eccezione, onde il giudice di pace ha giudicato al difuori dei termini della contestazione;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto;
che per quanto attiene gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 maggio 1994, data entro la quale doveva avvenire il pagamento (art. 102 cpv. 2 CO);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza __________ è condannata a
pagare alla __________ l’importo di fr. 30.- oltre interessi
del 5% dal 10 maggio 1994.
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr 20.-, e le spese pure di fr. 20.-, sono
poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr.
30.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 40.-,
sono poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla __________’importo di fr. 50.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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