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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.159
Data decisione, Autorità: 07.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00159
Lugano 7 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da
contro
la sentenza 4 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 dicembre 1994 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 727.40 oltre accessori a titolo di risarcimento danni nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 dicembre 1994 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 727.40, importo corrispondente alle spese sostenute per la riparazione di due veicoli danneggiati dalla convenuta in occasione di una visita presso la sua sede, durante la quale la convenuta, intenzionata a provare lo sterzo di un veicolo esposto, ottenutene le chiavi, ne ha provocato la messa in moto con il conseguente avanzamento improvviso e l’urto con un veicolo antistante;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi responsabilità per il danneggiamento dei due veicoli: essa ha rilevato che il danno è da addebitare alla negligenza dell’istante medesima per aver esposto al pubblico un veicolo senza assumere le necessarie cautele onde evitarne la mobilità;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto il convincimento che a cagionare il danno lamentato dall’istante sarebbe stata la manovra di messa in moto del veicolo posta in atto dalla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC; la ricorrente sollevando numerose censure di cui si dirà in seguito, ribadisce la sua estraneità all’accaduto;
che con scritto 1° dicembre 1995 la controparte propone la conferma della decisione impugnata;
che preliminarmente, la censura secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente esaminato la domanda dell’istante alla luce dei disposti che regolano la procedura ordinaria anziché quella sommaria di rigetto dell’opposizione -ciò che avrebbe dovuto condurre alla reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito - è manifestamente infondata;
che infatti, il giudice di pace ha correttamente trattato l’istanza 21 dicembre 1994 secondo i dettami della procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC avendo l’istante chiaramente esposto la sua intenzione di ottenere, oltre al rigetto dell’opposizione, il pagamento di fr. 727.40;
che anche l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante, signor __________, in quanto sprovvisto di procura scritta, è palesemente infondata risultando dagli atti uno scritto 1° febbraio 1995 con il quale l’istante ha conferito allo stesso la facoltà di rappresentarla in giudizio;
che comunque, nella cause di competenza del giudice di pace, la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64bis cpv. 3 CPC);
che dall’argomento secondo cui alla convenuta non sarebbe mai stata inviata la fattura delle riparazioni oggetto della presente procedura essa non può dedurre alcun pregiudizio, risultando dal suo scritto 29 aprile 1994 (doc. A) che ella sapeva esattamente a che cosa si riferisse la pretesa di controparte;
che altrettanto inconsistente è la censura secondo la quale sarebbe stato violato il diritto di essere sentita della convenuta a dipendenza delle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, favorendo, a dire della ricorrente, l’istante a suo svantaggio, violazione che essa pretende di provare, producendo la registrazione dell’udienza 1°febbraio 1995;
che a questo proposito va rilevato che la registrazione dell’udienza, se effettuata senza il consenso degli altri partecipanti (giudice di pace e parte istante) costituirebbe un reato ai sensi dell’art. 179 ter CP, punibile a querela di parte;
che comunque questa Camera non può tener conto della registrazione prodotta sotto forma di cassetta, sia perché questo tipo di prova non è contemplata dal CPC, sia perché in questa sede non è possibile fondarsi su prove nuove (art. 321 CPC);
che per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, l’art. 298 CPC indica espressamente che queste devono essere sommariamente riassunte dal giudice;
che da un raffronto tra i vari scritti della convenuta e i verbali delle due udienze indette dal giudice, si deve concludere che le principali allegazioni e contestazioni della convenuta sono state portate a conoscenza del giudice, così che la ricorrente non può invero lamentare una lesione del proprio diritto d’essere sentita;
che la dichiarazione 23 febbraio 1995 di __________ - prodotta dall’istante - non costituisce prova, dal momento che il suo autore non è stato chiamato a testimoniare personalmente sui fatti;
che comunque essa non ha assunto nel processo nessuna rilevanza come risulta dalla motivazione della sentenza;
che anche nel merito il ricorso, dal quale non è possibile evidenziare il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC , è infondato;
che infatti, a prescindere dal fatto di sapere se il veicolo esposto all’interno dell’autosalone dell’istante avesse inserita o meno una marcia e il freno a mano, il fatto stesso che il veicolo si sia spostato a seguito della messa in moto della convenuta non è controverso;
che semmai è evidente come la ricorrente non abbia sollevato eccezioni atte a scagionarla dalla responsabilità dell’accaduto, dovuto verosimilmente alla sua imperizia o alla sua imprudenza nel manovrare un veicolo collocato in esposizione da altri;
che, contrariamente alle allegazioni della convenuta, non tornano applicabili le disposizioni della LCS e relativa ordinanza che regolano la circolazione sulle strade pubbliche (art. 1 LCS);
che abbondanzialmente va rilevato che lo scritto 12 novembre 1995, riferito ad una richiesta di pagamento delle spese postali per la notifica del ricorso pervenuta alla ricorrente, non può essere esaminato in quanto esula dal tema ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- quale indennità di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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