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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.16
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00016
Lugano 15 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 31 luglio 1985 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 76’463.50 oltre accessori a titolo di risarci-mento danni, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 6’591.60 oltre accessori e respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 8 novembre 1994 questa Camera, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione inoltrato da __________ contro la sentenza 28 dicembre 1993 del Pretore del Distretto di Bellinzona che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni promossa nei confronti del Comune di __________, ha decretato la nullità della sentenza impugnata così come della risposta di causa e di tutti gli atti processuali successivi, per carenza di capacità processuale dell’ente pubblico convenuto il quale non godeva di autorizzazione a stare in lite;
che con sentenza 22 dicembre 1994 il primo giudice, al quale il convenuto ha prodotto entro il termine impartitogli l’autorizza-zione del Consiglio comunale, ha attribuito a questo documento il valore di una sanatoria per tutti gli atti processuali intrapresi dal Comune nella causa che ci occupa;
che il giudice di prime cure, esaminate le argomentazioni e le contestazioni sollevate dalle parti, ha quindi respinto l’istanza nel merito;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non essersi attenuto alle indicazioni di natura processuale, formulate da questa Camera nella sentenza 8 novembre 1994, mentre nel merito fonda il proprio gravame su un’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice;
che con osservazioni 23 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
che siffatto modo di agire del primo giudice non può essere condiviso non rientrando nelle facoltà del giudice o delle parti quella di sanare atti nulli;
che diversa era la fattispecie di cui alla sentenza 17.3.1992 della II Camera civile di appello (in re Comune di __________ /Cantone del Ticino), citata quindi in modo inopportuno dalla prima istanza;
che infatti, in quella lite, l’autorizzazione a stare in lite, del resto preannunciata già con la petizione, veniva prodotta al giudice già con l’allegato di replica e - in particolare - nel termine assegnato al Comune in conformità con l’art. 99 cpv. 3 CPC;
che quella giurisprudenza indica unicamente la correttezza dell’operato del giudice nell’applicazione della norma in esame, anche nei confronti dell’autorizzazione a stare in lite richiesta a un Comune, ma non pretende di estendere la possibilità di sanatoria a una procedura addirittura giunta a sentenza in assenza del presupposto specifico;
che la facoltà attribuita al giudice dall’art. 99 CPC è chiaramente limitata nel tempo alla possibilità di verifica “entro un breve termine”;
che quindi la decisione impugnata che ha concluso a torto alla ratifica di tutti gli atti intrapresi dal Comune di __________ con l’autorizzazione a stare in lite 19 dicembre 1994 deve essere cassata con la conseguenza che gli atti devono essere ritornati al primo giudice con l’obbligo di riprendere la procedura dall’assegnazione del termine per la risposta,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Il Comune di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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