AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.18
Data decisione, Autorità:
19.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00018
Lugano
19 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura speciale inappellabile per azioni derivanti da contratto di
lavoro promossa con istanza 22 febbraio 1993
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’720.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di cameriera presso
il Ristorante __________ di _________ sulla base del contratto sottoscritto dalle
parti il 16 marzo 1992 (doc. A).
Il
rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1992, si è concluso il 4
luglio 1992 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della
disdetta con effetto immediato del contratto.
- Con
istanza 22 febbraio 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento
in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio
quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’720.- quale
corrispettivo del salario di sua spettanza per i mesi di maggio e giugno 1992
nonché per il mese di luglio quale periodo di disdetta, oltre al pagamento dei
giorni liberi non goduti.
La
controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di
motivi gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in
particolare del fatto per la dipendente di aver partecipato alla sua festa di
compleanno organizzata presso il Ristorante __________, in un giorno di
chiusura, e durante la quale sono stati distribuiti biscotti confezionati con
hashish. In merito alla pretesa di parte istante, la convenuta contesta la
richiesta di pagamento dei giorni liberi non goduti e, per quanto attiene agli
stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992, osserva che questi sono
stati regolarmente versati alla lavoratrice dal signor __________, responsabile
dell’esercizio pubblico.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il
licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva
alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art.
337 CO. Il pretore ha pure accolto la richiesta di pagamento dei giorni di
libero non goduti e del salario per i mesi di maggio e giugno 1992 non avendo
la datrice di lavoro fornito la prova del loro effettivo versamento ad opera di
__________.
-
Con
il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo erroneamente
all’inapplicabilità dell’art. 337 CO.
Per
quanto attiene alla richiesta di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di
maggio e giugno 1992 l’insorgente osserva che da una corretta lettura degli
atti emerge che questi sono stati regolarmente versati alla dipendente, mentre
per la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti rinvia alle
risultanze istruttorie dalle quali emerge che il responsabile dell’ esercizio
pubblico, e convivente dell’istante, apriva chiudeva il locale a piacimento.
Con
osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- In
base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è
data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni
circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede,
di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2
CO; DTF 111 II 245).
Dottrina
e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento
con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli
atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo
reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116
II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in
tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale
di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat
de travail, 1984, n. 191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986,
p. 104; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p.
27).
L’onere
della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in
tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice
esaminare, secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come
al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati, se queste circostanze
costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito
affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno
che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in
contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e
configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
- Nella
concreta fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in
tronco risiederebbe nel fatto per la lavoratrice di aver partecipato ad una
festa organizzata nell’ esercizio pubblico della datrice di lavoro, durante la
quale sono stati distribuiti biscotti contenenti una sostanza stupefacente.
Giudicando
questa situazione inconsueta il pretore non ha ecceduto nella propria libertà
di apprezzamento: non va dimenticato che il fatto -oggettivamente grave- è
avvenuto fuori dall’orario di apertura; che non si conosce il coinvolgimento
della dipendente nell’organizzazione della festa, né alla preparazione dei
dolci in discussione
- Altrettanto
dicasi del giudizio impugnato là dove il pretore conclude all’ accoglimento
della richiesta di pagamento degli stipendi maturati nei mesi di maggio e
giugno 1992 nonché dei giorni di libero non goduti (circostanza questa
confermata dal teste __________ nel suo verbale 12 luglio 1994).
L’onere
della prova circa l’avvenuto pagamento delle pretese salariali in questione
incombeva alla parte che era legalmente tenuta a provvedervi, ossia alla
datrice di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 7).
Orbene,
la conclusione pretorile secondo la quale la ricorrente non avrebbe fornito
tale prova non è arbitraria non essendo contraria agli atti di causa.
Ne
discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita
a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie,
a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i
quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere
respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 della __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster