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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.18
Data decisione, Autorità: 19.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00018
Lugano 19 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale inappellabile per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 22 febbraio 1993 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’720.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di cameriera presso il Ristorante __________ di _________ sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 16 marzo 1992 (doc. A).
Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1992, si è concluso il 4 luglio 1992 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.
La controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in particolare del fatto per la dipendente di aver partecipato alla sua festa di compleanno organizzata presso il Ristorante __________, in un giorno di chiusura, e durante la quale sono stati distribuiti biscotti confezionati con hashish. In merito alla pretesa di parte istante, la convenuta contesta la richiesta di pagamento dei giorni liberi non goduti e, per quanto attiene agli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992, osserva che questi sono stati regolarmente versati alla lavoratrice dal signor __________, responsabile dell’esercizio pubblico.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. Il pretore ha pure accolto la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti e del salario per i mesi di maggio e giugno 1992 non avendo la datrice di lavoro fornito la prova del loro effettivo versamento ad opera di __________.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo erroneamente all’inapplicabilità dell’art. 337 CO.
Per quanto attiene alla richiesta di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992 l’insorgente osserva che da una corretta lettura degli atti emerge che questi sono stati regolarmente versati alla dipendente, mentre per la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti rinvia alle risultanze istruttorie dalle quali emerge che il responsabile dell’ esercizio pubblico, e convivente dell’istante, apriva chiudeva il locale a piacimento.
Con osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Dottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 104; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).
L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
Giudicando questa situazione inconsueta il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento: non va dimenticato che il fatto -oggettivamente grave- è avvenuto fuori dall’orario di apertura; che non si conosce il coinvolgimento della dipendente nell’organizzazione della festa, né alla preparazione dei dolci in discussione
L’onere della prova circa l’avvenuto pagamento delle pretese salariali in questione incombeva alla parte che era legalmente tenuta a provvedervi, ossia alla datrice di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 7).
Orbene, la conclusione pretorile secondo la quale la ricorrente non avrebbe fornito tale prova non è arbitraria non essendo contraria agli atti di causa.
Ne discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie, a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 della __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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