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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.190
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00190
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1994 da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’626.95 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice
limitatamente a fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 5 luglio
1994 la __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr.1’626.95 a saldo di alcune fatture emesse per
inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta su quotidiani
ticinesi, pretesa ammessa dalla convenuta che ha opposto in compensazione un
importo di fr. 500.- pari al danno subito a dipendenza della pubblicazione di
un annuncio errato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali
ha dedotto la prova della consistenza del credito dell’istante, ha accolto
l’istanza limitatamente all’importo comprovato di fr. 1’492.50 oltre interessi
del 5% dal 29 gennaio 1994, respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di
compensazione sollevata dalla convenuta;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: rimprovera al pretore di essersi riferito alla
deposizione della __________ che, a suo dire, avrebbe deposto il falso e
ripropone la propria tesi circa la compensazione del credito dell’istante con
il danno da lei subito a seguito dell’erronea pubblicazione di un annuncio
pubblicitario che la concerneva;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che
la censura ricorsuale secondo la quale la deposizione della __________, dalla
quale il pretore ha dedotto la prova che è stato ovviato all’errore di
pubblicazione mediante una tempestiva e gratuita ripubblicazione, sarebbe
viziata a causa del rapporto di dipendenza tra la teste e il responsabile
dell’istante, è destituita di fondamento;
che
infatti, per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone
possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un
rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni
può essere messa in dubbio unicamente se è accertata una grave discordanza dei
fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni di elementi di fatto
desumibili da altre prove;
che
il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo
quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA);
che nella fattispecie non
vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa
aver indotto la teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, tanto
più che la ricorrente medesima non contesta l’avvenuta tempestiva
ripubblicazione dell’annuncio;
che in ogni caso,
indipendentemente dalla prova citata, la convenuta non ha provato in nessun
modo di aver subito un danno a dipendenza dell’errore commesso nella
pubblicazione dell’annuncio in discussione;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione, deve
essere respinto;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
28 novembre 1995 della __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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