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Numero d'incarto:
16.1995.196
Data decisione, Autorità:
12.09.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00196
Lugano
12 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la
sentenza 23 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale per azioni
derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 dicembre 1994 nei
confronti di
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’166.95 oltre accessori,
domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 2’533.55 oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 1994,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato per diversi anni quale autista porta-pane prima presso la
panetteria di proprietà di __________ e in seguito presso la __________ che ha
ripreso l’attività commerciale di __________. Il rapporto di lavoro si è
concluso il 31 marzo 1994 previa disdetta da parte della datrice di lavoro.
Con
istanza 15 dicembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 3’166.95, importo corrispondente alla
tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito
dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una
gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della
tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al
personale qualificato. La convenuta ha rilevato inoltre che nel 1993, data la
precaria situazione finanziaria della ditta, a tutti i dipendenti, salvo
all’istante che non si è presentato per l’incasso, sono stati versati fr. 500.-
a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno
rinunciato alla tredicesima.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previo accertamento dell’assunzione da
parte della convenuta del contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente
proprietario della panetteria (art. 333 cpv. 1 CO) nonché dell’inapplicabilità
all’istante del CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale
svizzera entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (doc. 1), ha attribuito
all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art.
322d CO. Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto alla
gratifica per il 1993, per un importo pari a una mensilità come tacitamente
concordato tra le parti negli anni precedenti. Per contro, egli ha respinto la
pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo
della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno,
circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto.
Osserva comunque come l’istante non abbia provato l’esistenza di un accordo
circa il riconoscimento della gratifica anche in caso di risoluzione anticipata
del contratto (art. 322d cpv. 2 CO).
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare di aver erroneamente qualificato
l’importo da lui ricevuto a fine anno quale gratifica anzichè quale tredicesima
mensilità, che egli rivendica in questa sede anche pro rata temporis per il
Al ricorso la controparte
non ha fomulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è la qualifica giuridica dell’importo percepito dall’istante
durante ogni mese di dicembre, a sapere se trattasi di una gratifica come
concluso dal primo giudice in accoglimento della tesi della convenuta, oppure
se trattasi della tredicesima mensilità come preteso dall’istante.
La tredicesima mensilità è
parte integrante del salario di spettanza del lavoratore ed è dovuta
indipendentemente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal
comportamento del dipendente. Può essere pattuita esplicitamente o per atti
concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder,
Grundriss des Arbeitsrechts, ed. 2, p. 48). Essa è dovuta per tutta la durata
del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo,
pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art.
322d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art.
322d CO)
La gratifica propriamente
detta è invece una remunerazione speciale e costituisce una prestazione
facoltativa del datore di lavoro che si aggiunge al salario. Questa
retribuzione dipende, se non nel principio perlomeno nel suo quantum, dal
datore di lavoro che è libero di fissarne l’ammontare (JAR 1992 132; 1985
141). Di regola essa è versata in concomitanza con circostanze particolari
attinenti sia all’attività della ditta (andamento degli affari) che alla
persona del lavoratore (rendimento) (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 1996, n. 2 e 3 ad art. 322 CO; Streiff/von Kaenel, op.cit.,
n. 3 ad art. 322d CO; Brühwiler, op.cit., n. 2 e 5 ad art. 322d CO). La
gratifica, seppur inizialmente versata a discrezione del datore di lavoro, può
essere rivendicata dal lavoratore se questi prova la pattuizione di un accordo
in tal senso, ossia se prova di aver percepito per diversi anni un determinato
importo a questo titolo (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 322d
CO).
Se sorge controversia sul
fatto di sapere se si tratti di una gratifica o della tredicesima, il giudice
deve interpretare il contratto dal punto di vista del lavoratore (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7 ad art. 322d CO).
Di regola, comunque, se
l’importo supplementare versato al dipendente a fine anno corrisponde a una
mensilità e se il versamento non è posto in relazione a un evento particolare,
quale l’andamento degli affari o il rendimento del lavoratore, si parla di
tredicesima mensilità e non di gratifica (Streiff/von Kaenel, op.cit.,
n. 9 ad art. 322d CO; JAR 1992 132).
.
- Nel caso concreto, dalle
risultanze istruttorie è emerso che dal 1986 al 1992 (doc. B e L) l’istante ha
sempre percepito verso fine anno, in aggiunta quindi allo stipendio mensile di
dicembre, un’ulteriore mensilità definita dal datore di lavoro “tredicesima”
(cfr. al proposito anche la deposizione del collega di lavoro dell’istante
____________________.
Inoltre, non risulta che
tali versamenti fossero stati condizionati dal verificarsi di determinate
circostanze. Non v’è pertanto nessun motivo, equivocando sui termini, di non
riconoscere questa parte del diritto del lavoratore alla sua remunerazione.
D’altra parte, valesse in concreto il CCL di categoria, vi sarebbe da chiedersi
se quanto previsto all’art. 38 (gratificazioni) non rappresenti in sostanza il
diritto alla tredicesima mensilità.
L’importo controverso deve
pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del
lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR
1989, 244).
Ne discende che la
convenuta, che per sua stessa ammissione è subentrata nel contratto di lavoro
che vincolava l’istante al precedente datore di lavoro, è tenuta a versare
all’istante la tredicesima mensilità non solo per 1993, ma - in proporzione ai
mesi di lavoro svolti - anche per il 1994.
- Il ricorso per cassazione,
ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la
sentenza pretorile di conseguenza modificata (art. 332 cpv. 2), così come
proposto dal ricorrente in via principale.
Le ripetibili (pure oggetto di censura) vanno ricalcolate anche sulla base del
diverso esito della lite, con l’unica osservazione che il sindacato patrocinatore
dell’istante non può calcolare il proprio incomodo sulla base di nessuna
tariffa professionale, tanto meno della TOA.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg.
e 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
del segretario assessore della Pretura Mendrisio sud è annullata e sostituita
dal seguente giudicato:
- L’istanza
15 dicembre 1994 di __________ è accolta
§ Di conseguenza __________ è condannata a
versare all’istante la somma di fr. 2’533.55 oltre interessi del 5% dal
1.1.1994 e fr. 633.40 oltre interessi del 5% dal 1.4.1994.
- Non
si prelevano spese nè tassa di giustizia.
La
convenuta verserà all’istante fr. 300.-- a titolo di ripetibili
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr.
200.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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