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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.197
Data decisione, Autorità: 20.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00197
Lugano 20 febbraio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
rappr. dallo __________
con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 21 novembre 1994 __________ ha adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno contestando il conteggio delle spese di riscaldamento e accessorie per i periodi 1992/93 e 1993/94.
Stante il fallimento del tentativo di conciliazione, con istanza 30 dicembre 1994 __________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo la verifica delle spese accessorie in quanto eccessive e non sufficientemente documentate.
La convenuta si è opposta all’istanza confermando l’esattezza dei suoi conteggi per spese di riscaldamento e accessorie, spese che l’istante ha verificato avendo potuto consultare i relativi giustificativi.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata l’inconsistenza delle contestazioni sollevate dall’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente osserva innanzi tutto che l’istruttoria della causa non è stata condotta dal pretore che invece ha prolato il giudizio impugnato. Nel merito ribadisce le contestazioni già esposte in prima sede.
Con osservazioni 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Tale principio è stato esplicitamente ripreso dall'art. 74 LOG prevedente che in caso di sostituzione di un funzionario e se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo tra le parti (CCC 29 maggio 1989 in re C./M.).
Nella concreta fattispecie il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che ha prolato la sentenza impugnata non risulta essere stato presente a nessuna delle tre udienze (13 marzo 1995, 23 maggio 1995 e 31 ottobre 1995) tenutesi nel corso dell’istruttoria di causa (quindi nemmeno al dibattimento finale) dirette dal solo segretario assessore che ha firmato i relativi verbali.
La sentenza pretorile deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città affinchè il segretario assessore emani un nuovo giudizio, senza che sia necessario l’ulteriore esame del merito.
A titolo abbondanziale per quanto attiene al merito del gravame, va ricordato al ricorrente che questa Camera può rivedere il giudizio di prima sede unicamente nei limiti delle censure previste dall’art. 327 CPC, che devono essere chiaramente formulate nel ricorso e che deve pure indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda, pena la sua nullità (art. 329 cpv. 2 CPC).
Vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia mentre al ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porsi a carico della controparte che si è opposta all’accoglimento del gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura per l'emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
__________ verserà a __________ l’importo di fr. 50.- quale indennità.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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