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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.20
Data decisione, Autorità: 01.04.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00020
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdi-zione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 novembre 1993 da
patr. Dallo studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 25 novembre 1993 la __________ , ditta che si è occupata della pavimentazione della strada, ha convenuto in giudizio _________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese poste a loro carico per l’esecuzione del menzionato intervento.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito alla ditta istante, direttamente o per il tramite di un rappresentante, l’incarico di procedere ai lavori di pavimen-tazione oggetto della fattura litigiosa, lavori peraltro non eseguiti a regola d’arte e comunque contestati nel loro ammontare complessivo in quanto eccessivo. Essi hanno rilevato inoltre che la pavimentazione della loro quota di coattiva era già stata prevista e compresa nel prezzo pattuito con la ditta __________ di _________ che si è occupata dell'edificazione della loro casa di abitazione, circostanza questa nota agli altri comproprietari.
Con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulle deposizioni testimoniali dalle quali è emersa l’accettazione da parte dei convenuti dell’ esecuzione dei lavori di pavimentazione ad opera dell’istante, ha concluso al loro obbligo di pagamento di un quinto della fattura litigiosa. A identica conclusione il giudice di prime cure è giunto anche applicando gli art. 671 segg. CC.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, __________ ed __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al giudice di aver fondato il proprio convincimento su testimonianze inattendibili in quanto rese da persone che hanno un interesse nella lite. Nel merito ribadiscono di non aver mai acconsentito all’esecuzione della pavimentazione ad opera dell’istante trattandosi di lavori da loro già commissionati e pagati alla ditta __________, appaltatrice generale della loro abitazione.
Con osservazioni 22 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Questa censura, a prescindere dalla sua tardività non essendo mai stata sollevata né al momento dell’assunzione dei testi né in sede di conclusioni, è infondata.
Anzitutto non può essere condivisa la censura di nullità della deposizione dei tre testimoni, comproprietari della strada, fondata sull’art. 238 bis CPC. E’ vero infatti che quella norma prevede esplicitamente la nullità della prova, in presenza di inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testi (art. 228, 234 cpv. 3 e 4 CPC), ma va precisato che l’art. 234 cpv. 3 fa esclusivamente obbligo al giudice di chiedere al teste - fra l’altro - se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall’esito del processo: orbene, per tutti i testi risulta dal verbale che essi si sono dichiarati “indifferenti” all’esito della lite, ciò che sottintende che il primo giudice ha formulato loro la domanda corrispondente. Ma v’é di più: mentre lo stesso art. 238 bis CPC prevede la nullità della deposizione di un teste, escluso per legge da tale funzione (art. 228 CPC), nulla prevede in caso di inosservanza dell’art. 229 n. 3 CPC, secondo cui sono sentiti senza delazione di giuramento coloro che hanno un interesse nella lite.
Va comunque osservato che scopo del giuramento è unica-mente quello di rendere più impegnativa la deposizione, tant’è che la falsa testimonianza resa sotto giuramento è punita più severamente in virtù dell’art. 307 cpv. 2 CP.
In altre parole, il giuramento ha unicamente degli effetti sulla persona del teste, solennemente ammonito a dire la verità, ma non sulla procedura. Il fatto quindi che nella concreta fattispecie il giudice abbia sottoposto i testi al giuramento non comporta la nullità della prova non trattandosi di un caso previsto dall’art. 238bis CPC. Poiché la deposizione testimoniale costituisce una prova tra le altre, spetta in ogni caso al giudice valutarne il contenuto, indipendentemente dal fatto che questa sia stata resa con o senza delazione di giuramento (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 358).
In tal senso, spetta pure al giudice distanziarsi dal contenuto di una testimonianza quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile per l’esistenza di un rapporto con una delle parti che ne possa intaccare la credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; IICCA 15 settembre 1994 in re B./B.A.)
Nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che l’esistenza di un rapporto di comproprietà tra i ricorrenti e i testi __________, _________ e _________ possa aver indotto quest’ultimi a dare una versione distorta o inveritiera dei fatti, né del resto gli stessi ricorrenti sostengono ciò.
Ne discende che queste deposizioni, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio convincimento, possono senz’altro essere tenute in considerazione.
In merito alla problematica relativa all’esistenza o meno del consenso dei convenuti all’esecuzione dell’opera, i dubbi espressi dal primo giudice al punto 3 della sua sentenza non sono privi di fondamento se si pensa che nessuno dei testi conferma l’accordo incondizionato dei convenuti all’esecuzione delle opere litigiose da parte di una ditta diversa da quella dell’appaltatore generale _________ e, a maggior ragione, se si considera che i convenuti, verosimilmente a differenza degli altri comproprietari, non hanno sottoscritto l’offerta della ditta __________ (cfr. deposizione __________).
In ogni caso, come già avvenuto dinanzi al primo giudice, anche in questa sede la questione relativa alla prova dell’ esistenza o meno del consenso dei convenuti può rimanere indecisa, trattandosi di lavori necessari ai sensi dell’art. 647 c CC la cui esecuzione poteva essere decisa dalla maggioranza dei comproprietari.
Per lavori necessari si intendono i lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione destinati a conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all’uso (Meier-Hayoz, Das Eigentum in Berner Kommentar, 1966, N. 47 ad art. 647; nella DTF 107 II 143 consid. 2 sono considerati necessari i lavori destinati all’eliminazione di difetti di costruzione). Nel caso concreto, ritenuto che la pavimentazione della strada di accesso alle abitazioni dei comproprietari si è resa necessaria al fine di ovviare ai disagi che la strada creava agli utenti in caso di pioggia (cfr. deposizioni _________ e __________), ben si può parlare di lavoro necessario.
L’esito non sarebbe comunque diverso anche volendo considerare i lavori di pavimentazione in discussione utili anziché necessari, essendo in ogni caso data la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 647 d CC poiché i signori _________ rappresentano soltanto 1/10 della comproprietà. Al proposito si osserva che la distinzione tra lavori necessari o utili deve essere effettuata in ogni singolo caso a dipendenza delle circostanze concrete (Meier-Hayoz, op. cit., N. 22 ad art 647 c).
Per questi motivi, essendo incontestato che i convenuti sono comproprietari della strada in ragione di 1/10, essi rispondono nei confronti dell’istante limitatamente alla loro quota parte, pari a fr. 1’500.- e non nella misura di fr. 3’000.- come erroneamente concluso dal giudice di prime cure.
Accertato l’obbligo di pagamento derivante dalle disposizioni sulla comproprietà (art. 647 c e 649 CC), diviene superflua la verifica dell’eventuale applicabilità delle norme di cui agli art. 672 segg. CC.
Spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza parziale delle parti mentre le ripetibili vengono compensate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 di _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemente i
signori __________ ed __________ sono tenuti a versare
in solido alla __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi
al 5% dal 10 marzo 1993.
Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo
di fr. 1’500.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1993.
dall’istante, rimangono a suo carico per la metà mentre la
rimanenza deve essere posta a carico dei convenuti in solido.
Le ripetibili sono compensate.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a carico della __________. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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