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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.21
Data decisione, Autorità: 16.11.1995, CCC
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Incarto n. 16.95.00021
Lugano 16 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 8 dicembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1991 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’995.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di appalto con la ditta istante, contratto che questa avrebbe invece concluso con la __________ che si è occupata della ristrutturazione generale dello stabile.
Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione del teste __________, ha ritenuto che il contratto litigioso sia stato effettivamente concluso dalla ditta istante con il convenuto e non con la __________; il primo giudice ha quindi accolto la pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.
Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il quale i lavori eseguiti dalla ditta istante e oggetto della fattura litigiosa (doc. B) sarebbero stati ordinati dal convenuto direttamente anzichè dalla ditta __________.
Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nel caso concreto è la questione di sapere a chi competano le opere da gessatore elencate nella fattura di cui al doc. B eseguite dalla ditta istante al piano terreno e al primo piano.
In virtù dell’art. 90 CPC il giudice, confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza, quale in concreto l’identità del committente dei lavori oggetto della fattura litigiosa, è libero di valutare la portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze, ciò che non è il caso in concreto.
Il fatto che il pretore si sia basato sulla deposizione del teste __________ anzichè su altri elementi quali l’intestazione della fattura litigiosa e del relativo richiamo di pagamento indirizzati alla __________ anzichè al convenuto, non basta a dimostrare l’arbitrarietà della decisione impugnata.
Dalla deposizione del teste __________- al tempo dei fatti azionista e organo di __________- si evince che le opere da gessatore previste nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile del convenuto e per l’esecuzione dei quali egli aveva concluso un contratto di appalto generale con la ditta __________, sono quelle indicate nell’offerta 10 aprile 1990 (doc. 1) ai punti 6 per il secondo piano, 9 e 10 per il primo piano, 5 e 6 per il monolocale.
Di questi lavori, il teste afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta istante) l’esecuzione della stabilitura al piano superiore, non oggetto del nostro contratto”.
Poichè i lavori eseguiti al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano. A questo proposito il significato dato dal ricorrente alla deposizione del teste constituisce semplicemente una diversa interpretazione a lui più favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella attribuitale dal pretore è arbitraria.
Al contrario, quanto affermato dal teste corrisponde alle risultanze del confronto fra il preventivo 10 aprile 1990 (doc. 1), con la liquidazione finale (doc. 3) che a loro volta trovano conferma nello scritto 5 ottobre 1990 della __________.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio impugnato.
A titolo abbondanziale si può osservare in merito alla fattura contestata che - a ben vedere - essa non concerne solo lavori da gessatore eseguiti al primo piano dell’immobile. Le parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da __________ in sede di liquidazione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 100.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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