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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.23
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00023
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1995 presentato da
contro
la sentenza 19 luglio 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 6 agosto 1993 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’498.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizone interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che in data 5 giugno 1991 __________ ha appaltato alla ditta __________ l’esecuzione di “opere da sanitario e da riscaldamento”, e più precisamente la fornitura e il montaggio di una termopompa, per un costo preventivato di fr. 27’537.- (doc. A);
che con istanza 6 agosto 1993 la ditta appaltatrice ha convenuto in giudizio il committente al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’498.20 a saldo della fattura emessa il 9 dicembre 1992 per un totale di fr. 31’498.20, importo comprensivo di lavori supplemen-tari richiesti dal committente (doc. E);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestan-do l’esecuzione di lavori supplementari non contemplati nel preventivo; lamenta inoltre la presenza di difetti e chiede che si tenga conto del fatto che la ditta istante ha beneficiato degli interessi maturati sull’acconto di fr. 20’000.- versato un anno prima della posa della termopompa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’infonda-tezza delle contestazioni sollevate dall’escusso a giustificazione del mancato pagamento del saldo della fattura 9 dicembre 1992 della ditta __________, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale datato 23 gennaio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento a motivo dell’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice;
che con osservazioni 24 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nella concreta fattispecie il ricorrente, riconoscendo esplici-tamente la tardività del proprio gravame, giustifica l’ampio ritardo in quanto impossibilitato per motivi di salute ad inoltrarlo in tempo utile;
che il termine per ricorrere in cassazione è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;
che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che secondo l’art. 137 lett. b CPC, fattispecie alla quale il ricorrente fa in sostanza riferimento, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;
che nella concreta fattispecie non solo il ricorrente non ha fatto uso di questo istituto, ma neppure ha giustificato l’esistenza di un impedimento di una gravità tale da impedirgli di salvaguar-dare i propri interessi entro i termini di legge;
che infatti, dai certificati medici prodotti, che comunque non attestano uno stato di salute di una gravità tale da avergli impedito di agire egli medesimo o comunque di farsi rappresentare, si evince che dal 19 luglio 1994, data della sentenza impugnata, sino al 19 agosto 1994 il ricorrente è stato degente al __________ e che dal 12 ottobre sino al 21 dicembre 1994 è stato ricoverato presso __________;
che, in considerazione della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio all 31 agosto ex art. 132 e 133 CPC), il termine di 20 giorni per ricorrere in cassazione ha iniziato a decorrere dal 1° settembre 1994, quindi quando l’insorgente era stato dimesso dal surriferito __________ e ancora non era ospedalizzato;
che di conseguenza, non sussistendo alcun grave motivo di impedimento, il ricorrente avrebbe potuto ossequiare il termine ricorsuale agendo personalmente o facendosi rappresentare;
che pertanto il ricorso, manifestamente tardivo, non merita ulteriore approfondimento
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 gennaio 1995 di __________ è irricevibile.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a le fr. 150.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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