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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.23
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00023
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 19 luglio 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 6 agosto 1993 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’498.20 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizone interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che in data 5 giugno 1991
__________ ha appaltato alla ditta __________ l’esecuzione di “opere da
sanitario e da riscaldamento”, e più precisamente la fornitura e il montaggio
di una termopompa, per un costo preventivato di fr. 27’537.- (doc. A);
che con istanza 6 agosto
1993 la ditta appaltatrice ha convenuto in giudizio il committente al fine di
ottenere il pagamento di fr. 6’498.20 a saldo della fattura emessa il 9
dicembre 1992 per un totale di fr. 31’498.20, importo comprensivo di lavori supplemen-tari
richiesti dal committente (doc. E);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestan-do l’esecuzione di lavori
supplementari non contemplati nel preventivo; lamenta inoltre la presenza di
difetti e chiede che si tenga conto del fatto che la ditta istante ha
beneficiato degli interessi maturati sull’acconto di fr. 20’000.- versato un
anno prima della posa della termopompa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’infonda-tezza delle contestazioni
sollevate dall’escusso a giustificazione del mancato pagamento del saldo della
fattura 9 dicembre 1992 della ditta __________, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale
datato 23 gennaio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento a motivo dell’arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie ad opera del primo giudice;
che con osservazioni 24
febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 328 cpv.
1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile,
il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla
notificazione della sentenza;
che nella concreta
fattispecie il ricorrente, riconoscendo esplici-tamente la tardività del
proprio gravame, giustifica l’ampio ritardo in quanto impossibilitato per
motivi di salute ad inoltrarlo in tempo utile;
che il termine per ricorrere
in cassazione è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;
che i casi di oggettiva
impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante
l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che secondo l’art. 137
lett. b CPC, fattispecie alla quale il ricorrente fa in sostanza riferimento,
la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte
dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto
grave che non poteva essere evitato;
che nella concreta
fattispecie non solo il ricorrente non ha fatto uso di questo istituto, ma
neppure ha giustificato l’esistenza di un impedimento di una gravità tale da
impedirgli di salvaguar-dare i propri interessi entro i termini di legge;
che infatti, dai
certificati medici prodotti, che comunque non attestano uno stato di salute di
una gravità tale da avergli impedito di agire egli medesimo o comunque di farsi
rappresentare, si evince che dal 19 luglio 1994, data della sentenza impugnata,
sino al 19 agosto 1994 il ricorrente è stato degente al __________ e che dal 12
ottobre sino al 21 dicembre 1994 è stato ricoverato presso __________;
che, in considerazione
della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio all
31 agosto ex art. 132 e 133 CPC), il termine di 20 giorni per ricorrere in
cassazione ha iniziato a decorrere dal 1° settembre 1994, quindi quando
l’insorgente era stato dimesso dal surriferito __________ e ancora non era
ospedalizzato;
che di conseguenza, non
sussistendo alcun grave motivo di impedimento, il ricorrente avrebbe potuto
ossequiare il termine ricorsuale agendo personalmente o facendosi
rappresentare;
che pertanto il ricorso,
manifestamente tardivo, non merita ulteriore approfondimento
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
23 gennaio 1995 di __________ è irricevibile.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
T o t a le
fr. 150.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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