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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.31
Data decisione, Autorità: 08.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00031
Lugano 8 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 30 gennaio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
Per il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura di Lit. 7’331’000 l’acquirente __________ ha sottoscritto un assegno di pari importo che il venditore non è però riuscito ad incassare in quanto non coperto da sufficienti garanzie bancarie.
In sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando sia il ricevimento della merce sia l’adempimento da parte del procedente dell’impegno assunto nello scritto 11 novembre 1993 secondo il quale il pagamento era subordinato alla consegna della merce entro termini prestabiliti che non sono però stati rispettati dal venditore.
Con sentenza 30 gennaio 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’assegno sottoscritto dall’escusso il 20 dicembre 1993 (doc. D) e ritenuto che questi non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione per l’importo indicato nell’assegno e pari a fr. 6’303.85 oltre accessori.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale con particolare riferimento al fatto di aver concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo fosse subordinato al realizzarsi di una condizione sospensiva che il procedente non ha provato essersi adempiuta.
Con osservazioni 24 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è l’assegno bancario emesso da __________ il 20 dicembre 1993 a favore di __________ per l’importo di Lit. 7’330’000 pari a fr. 6’303.85 (doc. D), assegno che dal punto di vista formale adempie tutti i requisiti posti dall’art. 1100 CO.
Nella concreta fattispecie il ricorrente eccepisce l’inesigibilità del credito oggetto dell’assegno prodotto a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione per il fatto che il procedente non ha provato di aver adempiuto alle condizioni di consegna della merce contenute nello suo scritto 11 novembre 1993 e alle quali era subordinato il pagamento.
Ora, se è vero che nello scritto 11 novembre 1993 __________ si è impegnato a fornire la merce a date stabilite (16 e 18 novembre 1993) pena la possibilità per l’acquirente di revocare l’assegno di cui al doc. D, è altrettanto vero che quest’assegno è stata emesso il 20 dicembre 1993, ossia dopo la stesura della lettera in questione e dopo che i termini previsti per la consegna della merce erano già decorsi da oltre un mese.
In simili circostanze dove il riconoscimento di debito è stato allestito, senza condizione alcuna, posteriormente all’ assunzione da parte del creditore di un determinato impegno, competeva al debitore chiamato ad effettuare il pagamento eccepire l’inadempienza di controparte, ciò che in concreto non è avvenuto. In effetti, dalle risultanze istruttorie nulla emerge a sostegno della tesi ricorsuale circa la mancata consegna dei capi ordinati entro i termini pattuiti.
Ne discende che la conclusione pretorile secondo la quale l’escusso non ha reso verosimile l’eccezione di inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.,- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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