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Numero d'incarto:
16.1995.45
Data decisione, Autorità:
08.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00045
Lugano
8 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 22 febbraio 1995 presentato dalla
contro
la
sentenza 15 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 5 dicembre 1994 nei confronti di
rappr.
da__________ __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 5 dicembre 1994 la ditta __________ ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 1’921.- oltre accessori, importo corrispondente al costo
di un’asciugatrice Miele T 457 e di una spina acquistate dal convenuto
rispettivamente il 3 gennaio 1994 (doc. A) e il 5 gennaio 1994 (doc. B).
All’udienza
indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria
osservando che l’asciugatrice fornitagli presentava difetti tali da renderla
inutilizzabile, tant’è che la stessa è stata restituita e ripresa dalla ditta
venditrice.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza di rigetto
dell’opposizione ritenendo comprovata l’eccezione di inadempimento del
contratto sollevata dall’escusso.
Con il presente tempestivo ricorso la __________ insorge contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver fatto propria la tesi del convenuto secondo la quale i difetti
riscontrati all’asciugatrice sarebbero da addebitare alla venditrice mentre, a
suo dire, la causa del mancato funzionamento dell’apparecchio sarebbe da
ricercare nel fatto per l’acquirente di aver fatto effettuare l’allacciamento
dell’apparecchio di sua iniziativa anziché affidare il lavoro ad un tecnico
della ditta venditrice come da questa proposto.
Con
osservazioni 15 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame facendo valere l’arbitrio nella valutazione
delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina
e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3)
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in
ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106
III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, 151-152).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed
in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto
di compravendita sottoscritto dalle parti il 3 gennaio 1994 e avente per
oggetto un’asciugatrice Miele del valore di fr. 1’900.- (doc. A), contratto che
per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per il prezzo
di vendita pattuito (Panchaud/Caprez, op.cit., § 71).
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il debitore può sollevare eccezioni che invalidano
il riconoscimento di debito. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa
dell’escusso sono comprese le eccezioni atte a rendere verosimili
l’inadempimento o il parziale adempimento del contratto (Gilliéron, op.
cit., p.152) oppure la nullità dell’impegno assunto (JdT 1974 II 87,
1978 II 93-94; CCC 29 settembre 1992 in re T.L.S.Ltd/F.).
Nella
concreta fattispecie è incontestato dalle parti che l’asciugatrice oggetto del
contratto di compravendita presentava dei difetti. Controversa è invece la
natura e conseguentemente la responsabilità per tali difetti, a sapere se
questi sono da addebitare al venditore o a un intervento dell’acquirente.
Trattandosi
di una procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione questa
questione non deve essere ulteriormente approfondita ritenuto in ogni caso che
l’escusso, come correttamente concluso dal pretore, ha reso verosimile
l’eccezione di inadempienza del contratto.
Ciò
basta a rendere verosimile l’inefficacia del contratto di compravendita e
quindi l’inesigibilità dell’obbligazione assunta dal contraente nei confronti
della __________.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 22 febbraio 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati
dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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