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Numero d'incarto:
16.1995.46
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00046
Lugano
21 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 8 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1994
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- In
data 29 giugno 1987 __________ ha concluso con __________ un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà in uno stabile sito
in via __________ a __________ La pigione inizialmente pattuita tra le parti
era di fr. 550.- mensili poi aumentata a fr. 700.-.
L’ente
locato è stato restituito alla proprietaria il 22 luglio 1994 a seguito di una
procedura di sfratto da lei promossa per mora del conduttore.
Con
istanza 20 ottobre 1994 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 4’092.75, per le pigioni arretrate da ottobre 1993 a
luglio 1994 (esclusi i mesi di marzo e maggio 1994 regolarmente pagati) e di
fr. 592.- quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, dedotto
l’importo versato dall’ inquilino a titolo di garanzia.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che le pigioni
arretrate non sono 8 bensì 7, egli ha contestato inoltre la richiesta risarcitoria
formulata dall’istante sostenendo che il danno al pavimento da questa lamentato
esisteva già all’ inizio della locazione. Il convenuto ha opposto infine in
compensazione un proprio credito di importo superiore a quello vantato da
controparte e relativo a lavori di miglioria da lui effettuati nell’ente
locato.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti
di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto valide
eccezioni, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base delle argomentazioni già esposte
in prima sede.
Con
osservazioni 24 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone la nullità dal punto di vista formale.
- Per
quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte,
occorre rilevare che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è
valido anche in difetto dell’indicazione del titolo di cassazione invocato a
condizione che dal suo contenuto affiorino con evidenza le ragioni del ricorso
di modo che il giudice possa individuare con facilità il motivo di cassazione
addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).
Nel
caso concreto, dalla lettura del ricorso si può dedurre che il ricorrente fonda
il proprio gravame sull’art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice un’arbitaria
valutazione delle prove.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in
ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF
106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Sebbene
non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve
essere agevolmente determinabile.
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed
in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Per
quanto attiene alla pretesa di __________ relativa al pagamento delle pigioni,
va rilevato che per costante giurisprudenza il contratto di locazione
costituisce riconosci-mento di debito per le pigioni scadute (Pancahud/Caprez,
op. cit., § 74, p. 190).
Nella
concreta fattispecie la locataria procede nei confronti del conduttore per
l’incasso di otto mensilità, arretrati che il conduttore nel suo scritto 2
settembre 1994 riconosce giustificando comunque il mancato pagamento di una
mensilità con il fatto che a suo tempo la proprietaria gli avrebbe condonato
quest’importo a dipendenza dell’inabilità dell’ente locato. Ora, non avendo il
convenuto minimamente reso verosimile questa circostanza, ciò che gli sarebbe
stato possibile mediante la prova del ventilato accordo oppure mediante la
prova dell’inabilità dell’ente locato, la sua opposizione al pagamento della
pretesa avversaria si rivela infondata.
Per
quanto concerne invece la richiesta di risarcimento dei danni riscontrati nel
pavimento al momento della riconsegna dell’ente locato e quantificati in fr.
592.- come risulta dalla fattura di cui al doc. L, contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice non esiste al proposito alcun riconoscimento di
debito da parte dell’escusso. Infatti, la sottoscrizione da parte del
conduttore del verbale di constatazione dei danni allestito al momento della
riconsegna dell’appartamento non significa ancora che questi abbia voluto
assumersene la responsabilità e il relativo risarcimento. Questo documento
attesta unicamente l’esistenza del danno al momento della riconsegna dell’
appartamento ma non, in difetto della prova dell’assenza del danno all’inizio
della locazione, che l’inquilino uscente intenda assumersene la responsabilità
e ne riconosca il relativo risarcimento, tanto meno relativamente a una
determinata somma di denaro.
Per
la spesa relativa alla riparazione del pavimento e pari a fr. 592.- non esiste
quindi alcun riconoscimento di debito.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomento
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1988 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151).
Alla
luce di questi principi l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso con
riferimento a lavori di miglioria da lui eseguiti nell’ ente locato non può
neppure essere considerata ai fini del presente giudizio non essendo stata resa
nemmeno verosimile.
Per quanto attiene alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, la
maggiore soccombenza dell’escusso sia in prima che in seconda sede giustifica
di addebitargli 1/5 delle stesse, come pure un’adeguata indennità a titolo di
ripetibili di questa sede a favore della controparte.
Per i
quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura
del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente
all’importo di fr. 3’500.75 l’opposizione interposta al precetto
esecutivo
no. __________dell’UEF di Bellinzona.
La tassa di giustizia globale di fr. 50.- da anticiparsi dalla
parte istante rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza
di 4/5 è posta a carico del convenuto che rifonderà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati
dal ricorrente rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 deve
essere posta a carico della controparte. __________ verserà inoltre alla
controparte un’indennità di fr. 120.- a titolo di ripetibili ridotte di questa
sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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