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Numero d'incarto:
16.1995.47
Data decisione, Autorità:
03.08.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00047
Lugano
3 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 14 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro
promossa con istanza 6 aprile 1994 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ha lavorato
quale venditrice presso il negozio __________, di cui è titolare __________,
dal mese di marzo 1992 sino al 31 gennaio 1994.
Con istanza 6 aprile 1994
__________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’600.-, importo corrispondente alla tredicesima
mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della
tredicesima mensilità. In merito all’indicazione riportata sulla ricevuta 24
dicembre 1992 sottoscritta dalla lavoratrice sulla quale figura “salario 13.a
in base al periodo di assunzione”, osserva che nonostante il tenore della
dicitura il versamento in questione deve essere considerato quale gratifica
unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in
particolare della ricevuta 24 dicembre 1992 dalla quale emergerebbe l’accordo
delle parti, o quanto meno il diritto della lavoratrice di attendersi al
pagamento della tredicesima, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali
essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata
preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie
concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima
mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al
proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri
dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima
non è stata pattuita con nessun dipendente.
Con osservazioni 6 marzo
1995 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Preliminarmente, si osserva
che il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato norme di procedura
attinenti alla notifica degli atti, in particolare per il fatto che l’istanza
non sarebbe stata notificata direttamente al ricorrente violando così il suo
diritto di essere sentito, appare destituito di fondamento. Infatti dalle
risultanze istruttorie si evince in modo inequivocabile che il ricorrente ha
partecipato all’istruzione della causa comparendo regolarmente all’udienza del
31 maggio 1994 indetta per la discussione dell’istanza.
Dal
verbale di quella discussione non risulta che il convenuto abbia lamentato di
essere limitato nei suoi diritti processuali; anzi egli ha dimostrato di poter
prendere posizione sull’istanza punto per punto.
Di fronte a questo stato
di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad
opera del primo giudice.
- A fondamento del proprio
gravame il ricorrente invoca
un’ arbitraria valutazione
delle prove con particolare riferimento all’accertamento pretorile secondo il
quale alla dipendente spetterebbe la tredicesima, circostanza a suo dire
smentita sia dalle deposizioni dei testi che dal plico di conteggi salariali
prodotti e relativi agli altri dipendenti, prove queste dalle quali
risulterebbe che nessuno dei dipendenti dell’insorgente ha percepito la
tredicesima.
Orbene, questa
interpretazione delle risultanze istruttorie fornisce semplicemente una diversa
versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a
dimostrare che quella fornita dal pretore è errata o insostenibile.
Per quanto attiene alle
deposizioni dei testi __________ e __________ (cfr. verbale 28 settembre 1994)
queste non possono essere ritenute a sostegno della tesi ricorsuale poiché,
come giustamente rilevato dal pretore, i testi sentiti, entrambi alle
dipendenze dell’insorgente, l’uno impiegato a ore l’altra solo durante il
periodo estivo, godevano di uno statuto particolare ben diverso da quello della
dipendente __________ impiegata a tempo pieno. Anche per quanto concerne il
riferimento ai conteggi allestiti per gli altri dipendenti e dai quali
risulterebbe che nessuno ha percepito la tredicesima, questa circostanza non
prova ancora che anche a __________ sia stato riservato identico trattamento.
L’osservazione poi del
primo giudice che dal plico dei conteggi salariali agli atti mancherebbero
quelli relativi alle altre due impiegate a tempo pieno __________ e __________,
non può essere considerata arbitraria poiché corrispondente al vero.
Comunque sia, sulla base
della ricevuta 24 dicembre 1992, la cui valutazione non è stata contestata dal
ricorrente, il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato
pattuito il versamento della tredicesima.
Da ultimo, con riferimento
alla sottoscrizione da parte della lavoratrice dei conteggi relativi al 1993 e
al mese di gennaio 1994 con l’indicazione “a liquidazione”, occorre rilevare
come quest’indicazione non comporti per la lavoratrice una rinuncia a quanto
di sua spettanza. Infatti l’art. 341 cpv. 1 CO prescrive che durante il
rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale,
il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi
sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che
il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto o dal
Codice delle obbligazioni, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla
tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.
Non essendo ravvisabile
nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera
del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.
- La richiesta formulata da
controparte di dichiarare temerario il ricorso non può essere accolta non
essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi
dell’art. 152 CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
23 febbraio 1995 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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