AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.54
Data decisione, Autorità:
26.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00054
Lugano
26 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi
e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 1994
promossa da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 28 luglio 1994 __________ e __________ hanno convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per
il recupero di fr. 3’150.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota
parte delle spese e tasse di giustizia riconosciute alla parte instante con
sentenze 23 luglio e 2 agosto 1991 del Pretore di Blenio e poste a carico
dell’escusso.
All’udienza 26 settembre 1994 il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito
di importo non precisato, ma superiore e relativo a prestazioni da lui svolte
per la cura e il mantenimento dei fondi di proprietà della CE fu __________ per
la quale sosteneva di essersi pure assunto oneri fiscali e assicurativi. Il convenuto
ha inoltre contestato la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare
gli istanti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, non ritenendo compro-vate le
eccezioni di compensazione e di carenza di legittimazione del rappresentante
sollevate dall’escusso, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento della
decisione pretorile per il fatto che questi non avrebbe accolto l’eccezione di
carenza di legittimazione del rappresentante degli istanti.
Con
osservazioni 4 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente
il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
-
Secondo
l’art. 292 lett. b CPC l’istanza deve contenere l’esatta indicazione delle
parti e del loro domicilio.
Nella concreta fattispecie è indubitabile che
l’istanza così come formulata, ossia con l’indicazione “__________ ”, non
permette di individuare con sufficiente chiarezza l’identità delle persone che,
oltre al denominato __________, si sono fatte promotrici di una procedura di
incasso e di rigetto dell’opposizione nei confronti di __________.
Se
è ben vero che la designazione __________ e __________ non comporta l’anonimità
dell’azione poichè indica con chiarezza almeno una persona (II CCA 28
maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l’esigenza di una
formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale.
Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell’atto non
trattandosi di un’eventualità prevista dall’art. 142 CPC, ma semmai
l’annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia
derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, art. 165,
n. 3).
L’indicazione
__________ e __________ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica
forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o
di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti
ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant’è
che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e
2 agosto 1993 - __________ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti
individuati con nome e cognome.
Tuttavia
non si giustifica l’applicazione dell’art. 143 CPC poichè se è verificata la
presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di
far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe.
- Si
pone, per contro, un problema di diritto sostanziale. Infatti, d’ufficio, il
giudice è tenuto a verificare la legittimazione delle parti, trattandosi di un
presupposto non di solo carattere formale ma che attiene all’applicazione del
diritto sostanziale (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi
contenuti)
Nella
concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la
legittimazione di __________ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo
da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse.
Quest’operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti
sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù
di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai
convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti
nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso
l’esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti,
__________ e __________, per quanto riguarda il loro debito per tassa di
giustizia e ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di
__________ nella presente azione giudiziaria.
- Per
quanto attiene alla censura ricorsuale circa la mancata produzione da parte
dell’avv. __________ della procura scritta, documento che giusta l’art. 65 cpv.
3 CPC deve essere allegato al primo atto di causa, va rilevato che la mancata
produzione di questo documento non comporta la nullità dell’istanza,
rispettivamente della sentenza, ma semmai la loro annullabilità (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 65, n. 2).
Nel
concreto la questione può rimanere aperta, visto l’esito del ricorso.
- Nell’ambito
dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione
civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è accolto e la
sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza
28/29 luglio 1994 è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell’istante, il quale rifonderà a
__________ l’importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già
anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________, Questi verserà a
__________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster