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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.55
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00055
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 1995 erroneamente presentato come reclamo da
contro
la sentenza 2 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 dicembre 1994 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 4’844.60 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 dicembre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’389.- oltre accessori, importo corrispondente al saldo dei contributi sociali dovuti per il 1990 e 1991, ossia tenuto conto del versamento già avvenuto di parte del dovuto, a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 20 aprile 1994 della __________ con allegato il conteggio dei contributi scaduti;
che l’escusso non ha sollevato nessuna eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza di contraddittorio;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’844.60 oltre interessi del 5 % dal 1° maggio 1994, ossia all’importo figurante sulla decisione di fissazione dei contributi personali a carico dell’escusso;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, la Cassa di compensazione __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato coperto da valido titolo esecutivo tutto l’importo posto in esecuzione ma solo una parte di esso;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art.84 LAVS), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che la decisione 20 aprile 1994 con la quale sono stati fissati i contributi personali a carico di __________ per il 1990 e il 1991 in quanto regolarmente cresciuta in giudicato come risulta dall’attestazione apposta a retro della stessa dalla competente autorità di ricorso, costituisce valido titolo esecutivo;
che controversa nella concreta fattispecie è la determinazione dell’importo coperto dal titolo esecutivo, a sapere se questo copra unicamente quello riconosciuto dal pretore e pari al contributo per il 1991 indicato nella decisione o si estenda anche alle spese di diffida e esecutive nonché agli interessi risultanti dal conteggio allegato alla decisione;
che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta;
che nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione (contributi sociali oltre alle spese esecutive, di diffida e agli interessi moratori) non figura sulla decisione ma sul conteggio alla stessa allegato;
che simile conteggio non può essere considerato una decisione amministrativa a sé stante e quindi equiparato a un titolo esecutivo;
che quindi il titolo esecutivo, ossia la decisione 20 aprile 1994, copre unicamente l’importo di fr. 4’844.60, ragione per la quale
il giudizio pretorile, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a questa somma, deve essere confermato;
che per quanto attiene alle spese di diffida e agli interessi moratori, queste spese, seppur menzionate nella legge (art. 37 cpv. 2 e 41bis OAVS), non possono essere considerate ai fini del giudizio di rigetto dell’opposizione in quanto la decisione 20 aprile 1994 non vi fa alcun accenno, nè tantomeno fa riferimento alle disposizioni di legge che le regolano (Panchaud/Caprez, op. cit., § 125, p. 332)
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 8 marzo 1995 della __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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