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Numero d'incarto:
16.1995.56
Data decisione, Autorità:
29.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00056
Lugano
29 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 febbraio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 12 ottobre 1994
nei confronti di
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 820.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre
1994 __________, lattoniere edile specializzato nei lavori di copertura di
tetti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di
fr. 820.- a saldo della fattura emessa il 31 gennaio 1994 per lavori effettuati
presso l’abitazione di quest’ultimo;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestan-do il criterio di fatturazione
utilizzato dall’istante;
che in occasione della
discussione dell’istanza il giudice, con l’accordo delle parti, ha deciso di
sottoporre a due periti la questione relativa alla definizione del criterio di
calcolo del costo dell’opera prestata dall’istante;
che a dipendenza dei
contenuti divergenti dei due referti peritali, il giudice di pace ha
interpellato un terzo perito e, riferendosi al parere di quest’ultimo, ha
respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che la controparte non ha
formulato osservazioni al ricorso;
che l’art. 327 lett. e
CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di
essere sentite (art. 4 Cost.);
che l’assenza della parte
istante dal dibattimento del 4 gennaio 1995 (di cui per altro non esiste
verbale) non è dovuta a un malinteso, come indica in sentenza il giudice di
pace, ma a un’errata citazione che sollecita alla comparsa la sola parte
convenuta;
che infatti, a dipendenza
del contenuto della citazione, con particolare riferimento al destinatario
della medesima (Hauser/Hauser, GVG, 1978, § 188, pp. 622),
l’istante non è stato
posto in grado di partecipare alla discussione finale, ciò che configura una
violazione del suo diritto di essere sentito (Sträuli/Messmer, ZPO,
1982, § 56, p. 116, N. 1);
che, già per questo motivo
la sentenza dev’essere annullata;
che l’operato del primo
giudice deve però essere censurato anche in considerazione delle modalità
adottate per l’assun-zione dei mezzi di prova, in particolare le prove
peritali;
che, in particolare, è
stato leso il diritto delle parti di essere sentite, essendo state private
della possibilità di partecipare all’ assunzione dei mezzi di prova;
che, anche omettendo di
sottoporre alle parti il referto determinante del terzo perito interpellato, il
giudice di pace ha contravvenuto al medesimo ricordato principio cardine della
procedura;
che inoltre la sentenza
impugnata, con la quale il giudice di pace, riferendosi alla “risposta
spontanea e univoca” di un ignoto perito, conclude alla reiezione dell’istanza,
è carente di motivazione non essendo possibile desumere dal suo contenuto i
motivi per i quali il giudice ha deciso di dar credito alla versione di una
parte piuttosto che a quella dell’altra (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che la sentenza dedotta in
cassazione, per i motivi indicati, deve essere annullata e gli atti rinviati al
primo giudice, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, affinchè, offerta alle parti
la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove e di discuterne le
risultanze, emani un nuovo giudizio;
che vista la particolarità
della presente fattispecie non vengono prelevate spese di questa sede mentre al
ricorrente devono essere riconosciute ripetibili da porre a carico dello Stato
del Cantone Ticino
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
10 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
II. Non si prelevano tasse nè
spese per il presente giudizio.
Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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