AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.59
Data decisione, Autorità: 29.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00059
Lugano 29 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 marzo 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 23 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1994 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’345.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo in primo luogo la carenza di legittima-zione attiva degli istanti; nel merito solleva l’eccezione di perenzione dell’azione non avendo gli istanti insinuato il loro credito nell’ambito della procedura di allestimento dell’inventario, con il beneficio del quale gli eredi hanno accettato la successione.
Con sentenza 23 febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, accertata la legittimazione attiva degli istanti sulla base della Legge sugli ospedali pubblici, ha accolto l’istanza addebitando alla convenuta la violazione dell’art. 581 cpv. 3 CC a motivo della mancata indicazione all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario dell’esistenza del debito controverso, debito che le doveva essere noto avendo ottenuto il relativo rimborso da parte della Cassa malati presso la quale era assicurata la madre. Il giudice, rimproverando alla convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver sussunto la concreta fattispecie all’art. 581 cpv. 3 CC anziché all’art. 590 cpv. 2 CC secondo il quale, l’erede risponde dei crediti non insinuati nell’inventario a condizione che la mancata tempestiva insinuazione non è dovuta a colpa del creditore e se l’erede si trova arricchito, presupposti questi che non sono stati comprovati.
Con scritto 13 aprile 1995 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Scopo dell’inventario previsto dagli art. 580 segg. CC è quello di informare gli eredi circa gli attivi e passivi della successione, di modo che essi possano decidere se accettarla o ripudiarla (Piotet in Traité de droit privé suisse, Vol. IV, 1975, p. 714). Accettando la successione con il beneficio di inventario l’erede
si assume unicamente i debiti inventariati, ossia quelli notificati entro il termine assegnato ai creditori con la grida pubblicata sul FUC (art. 582 e 589 CC).
Nel caso di specie il pretore ha risolto la vertenza applicando l’art. 581 cpv. 3 CC, che impone agli eredi l’obbligo di comuni-care all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario l’esi-stenza dei debiti del defunto da loro conosciuti.
L’applicazione di questo disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata.
Infatti, all’erezione dell’inventario, prima ancora dei creditori, concorrono gli eredi ai quali incombe l’obbligo di notificare all’autorità preposta all’allestimento dell’inventario i debiti del defunto da loro conosciuti (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK, 1966, N. 17 ad art. 581). Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni, loc. cit.).
Se è pur vero che la dottrina limita questo obbligo di informa-zione ai debiti conosciuti e non anche a quelli che gli eredi avrebbero dovuto conoscere (BlZR XVII Band, 1918, N. 126, p. 228; Escher, Das Erbrecht, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, N. 12 ad art. 581), è altrettanto vero che l’obbligo dell’erede si estende all’insieme della situazione patrimoniale del defunto (art. 581 cpv. 2 CC), compresi quindi i debiti che l’erede ritiene infondati e pretestuosi (Tuor/Picenoni, op. cit., N. 17 ad art. 581; Oswald, Die Auskunftspflicht im Erbgang, 1976, p. 19 e 20)
Alla luce di quanto sopra esposto, si può ben dire che nella concreta fattispecie, la convenuta - avendo percepito dalla cassa malati della madre un rimborso spese relativo alla degenza ospedaliera di quest’ultima - disponeva di sufficienti indizi per permetterle perlomeno di dubitare dell’esistenza di uno scoperto della madre nei confronti degli istanti, debito la cui esistenza e conoscenza viene peraltro confermata dalla stessa convenuta al punto 3.2 del suo ricorso.
L’accertamento pretorile circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato. D'altra parte questo tipo di giudizio, fondato in buona parte sull'apprez-zamento, ben difficilmente potrebbe essere censurato d'arbitrio, a meno che il giudice disponesse di elementi oggettivi di giudizio tali da vincolare positivamente le sue conclusioni.
In simile evenienza la dottrina ritiene prioritario l’obbligo di informazione degli eredi rispetto a quello imposto ai creditori di insinuare entro i termini il loro credito (Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 7 ad art. 590). In altre parole, in caso di violazione dell’obbligo legale di informare l’autorità circa la situazione finanziaria del defunto, l’erede risponde nei confronti del creditore che non ha insinuato il suo credito del danno che gliene deriva, e ciò indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti di cui all’art. 590 cpv. 2 CC, quindi anche se non è provata l’assenza di colpa del creditore (Oswald, op. cit., p. 20-21; Piotet, op. cit., p. 729-730; Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 16 ad art. 581). In questo caso particolare, il danno che deve essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv. 2 CC, bensì alla perdita subita dal creditore che si vede precluso il suo credito poiché non inventariato. (Piotet, op. cit, p. 720-721; Escher, op. cit., N. 11 ad art. 590). Il danno può essere ridotto o soppresso a dipendenza dell’eventuale concolpa del creditore, ciò che nel caso concreto non è stato comprovato.
La conclusione del primo giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria.
Alla luce di quanto sopra esposto nella decisione pretorile, non è ravvisabile nessun motivo di cassazione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster