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Numero d'incarto:
16.1995.62
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00062
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da
contro
la
sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da
rappr.
dall’ing. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 24
novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.- oltre accessori,
importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa il 3 giugno 1993
per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del Condominio
__________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.
In sede di contraddittorio
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il criterio
utilizzato per la ripartizione della spesa. Osserva inoltre che in data 17
maggio 1993 è stato revocato il mandato di rappresentanza conferito dai compro-prietari
dello stabile “__________” all’avv. __________ che avrebbe disposto il mandato
all’ing. __________ per l’allestimento della verifica sul cui esito e contenuto
la convenuta non ha potuto esprimersi non essendole mai pervenuto alcun referto
scritto.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte
dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento
della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente
a fr. 250.- (invece di fr. 292.-), importo al quale è giunto suddividendo la
fattura 3 giugno 1993 per il numero di appartamenti formanti il condominio
“__________”, ossia 14.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento - esplicitamente - sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art.
327 lett. e) e g) CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver prolato un giudizio arbitrario con particolare
riferimento alla misura in cui è stata accolta la pretesa avversaria.
Al ricorso la controparte
non ha presentato osservazioni.
-
Per quanto attiene
al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione
del diritto di essere sentito, l’insorgente non ha sostanziato simile censura,
ragione per la quale questa Camera non può esaminare il ben fondato della
medesima. Né dall’incarto risulta che la ricorrente sia stata limitata nei suoi
diritti processuali.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella concreta
fattispecie la pretesa litigiosa si riferisce ai costi di allestimento di una
verifica peritale per l’accertamento di alcuni difetti riscontrati nello
stabile “__________” effettuata dallo studio di ingegneria __________. A sostegno
della propria pretesa l’istante ha prodotto la fattura 3 giugno 1993, nonchè
alcuni richiami di pagamento, oltre a un documento denominato “situazione
economica relativa ai costi di progettazione 1993”.
Il giudizio di prima sede,
basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il conferimento di un
mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante dei condomini nella
persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è contestato dalla
convenuta la quale, in sede di contraddittorio, si è limitata ad osservare come
il mandato conferito all’avv. __________ sia stato revocato il 17 maggio 1993;
tuttavia il conferimento del mandato all’istante era sicuramente precedente,
tant’è che in quella stessa data ha preso fine anche l’attività della stessa
ditta (doc. F). Quale rilevanza debba assumere tale revoca del mandato
all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal testo del ricorso.
L’assunto ricorsuale
secondo il quale il mandato di rappre-sentanza nei confronti dell’istante
sarebbe stato affidato a tre comproprietari designati dall’assemblea, non può
essere considerato in quanto trattasi di una nuova allegazione impro-ponibile
in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti
la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
L’osservazione non è comunque rilevante.
Accertato e non contestato
il conferimento del mandato all’ istante ad opera della rappresentante dei
comproprietari e trattandosi a non dubitarne di mandato a titolo oneroso, la
mercede, che la convenuta non ha contestato come eccessiva o non corrispondente
alle prestazioni dell’istante, è così dovuta, indipendentemente dalla consegna
di un referto scritto cui la fattura (doc. F) non fa cenno, tenuto conto che l’ing.
__________ ammette di non aver potuto portare a termine che parte del mandato.
In merito all’importo
richiesto alla convenuta, al quale il primo giudice è giunto suddividendo la
spesa complessiva - non contestata - per il numero di appartamenti del
condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è stata richiesta
dalla convenuta medesima (cfr. verbale d’udienza) la quale è quindi malvenuta a
rimettere in discussione in questa sede un calcolo da lei proposto.
-
Nell’esposto ricorsuale
si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso della
analoga vertenza fra la ditta __________ e altri condomini. Tuttavia, la
diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il
signor __________ pure lui convenuto in giudizio dinanzi al primo giudice, è
improponibile a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto
argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè,
pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di
liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni
diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura soltanto
la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni giudizio per
sé stesso.
-
Alla controparte che
non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili
per questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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