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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.62
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00062
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da
contro
la sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da
rappr. dall’ing. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il criterio utilizzato per la ripartizione della spesa. Osserva inoltre che in data 17 maggio 1993 è stato revocato il mandato di rappresentanza conferito dai compro-prietari dello stabile “__________” all’avv. __________ che avrebbe disposto il mandato all’ing. __________ per l’allestimento della verifica sul cui esito e contenuto la convenuta non ha potuto esprimersi non essendole mai pervenuto alcun referto scritto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 250.- (invece di fr. 292.-), importo al quale è giunto suddividendo la fattura 3 giugno 1993 per il numero di appartamenti formanti il condominio “__________”, ossia 14.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento - esplicitamente - sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver prolato un giudizio arbitrario con particolare riferimento alla misura in cui è stata accolta la pretesa avversaria.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito, l’insorgente non ha sostanziato simile censura, ragione per la quale questa Camera non può esaminare il ben fondato della medesima. Né dall’incarto risulta che la ricorrente sia stata limitata nei suoi diritti processuali.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il giudizio di prima sede, basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il conferimento di un mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante dei condomini nella persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è contestato dalla convenuta la quale, in sede di contraddittorio, si è limitata ad osservare come il mandato conferito all’avv. __________ sia stato revocato il 17 maggio 1993; tuttavia il conferimento del mandato all’istante era sicuramente precedente, tant’è che in quella stessa data ha preso fine anche l’attività della stessa ditta (doc. F). Quale rilevanza debba assumere tale revoca del mandato all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal testo del ricorso.
L’assunto ricorsuale secondo il quale il mandato di rappre-sentanza nei confronti dell’istante sarebbe stato affidato a tre comproprietari designati dall’assemblea, non può essere considerato in quanto trattasi di una nuova allegazione impro-ponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. L’osservazione non è comunque rilevante.
Accertato e non contestato il conferimento del mandato all’ istante ad opera della rappresentante dei comproprietari e trattandosi a non dubitarne di mandato a titolo oneroso, la mercede, che la convenuta non ha contestato come eccessiva o non corrispondente alle prestazioni dell’istante, è così dovuta, indipendentemente dalla consegna di un referto scritto cui la fattura (doc. F) non fa cenno, tenuto conto che l’ing. __________ ammette di non aver potuto portare a termine che parte del mandato.
In merito all’importo richiesto alla convenuta, al quale il primo giudice è giunto suddividendo la spesa complessiva - non contestata - per il numero di appartamenti del condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è stata richiesta dalla convenuta medesima (cfr. verbale d’udienza) la quale è quindi malvenuta a rimettere in discussione in questa sede un calcolo da lei proposto.
Nell’esposto ricorsuale si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso della analoga vertenza fra la ditta __________ e altri condomini. Tuttavia, la diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il signor __________ pure lui convenuto in giudizio dinanzi al primo giudice, è improponibile a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè, pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura soltanto la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni giudizio per sé stesso.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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