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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.67
Data decisione, Autorità: 05.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00067
Lugano 5 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente Bruno Cocchi e Claudio Zali (in sostituzione del giudice Enrico Giani, astenutosi)
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” (Einspruch) 17 marzo 1995 presentato da
Contro
la sentenza 9 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 luglio 1994 da
rappr. dall’__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 luglio 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’404.10 oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte dell’imposta cantonale 1987 e 1988 da lei dovuta nella sua qualità di coniuge ai sensi dell’art. 10 della vecchia LT abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT in data 1° gennaio 1995;
che quale titolo esecutivo il procedente ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta cantonale notificata il 18 novembre 1993 e regolarmente cresciuta in giudicato;
che all’udienza del 31 gennaio 1995 l’escussa ha mantenuto l’opposizione sostenendo di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione in quanto notificata al domicilio del marito dal quale ella vive separata di fatto dal 1988;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione non ritenendo fondata l’eccezione di mancata ricezione della decisione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio;
che con lettera 17 marzo 1995 (sottoscritta anche dal marito) __________ formula una domanda di concessione di effetto sospensivo giustificando la stessa con il fatto che è pendente dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d’appello un appello da lei inoltrato unitamente al marito in data 19 maggio 1994 e avente per oggetto un’azione di risarcimento danni il cui esito, a suo dire, avrebbe delle conseguenze sulla procedura che ci occupa;
che giusta l’art. 330 CPC il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione civile;
che ciò significa che la domanda di effetto sospensivo deve per forza di cose essere contenuta in un ricorso o quantomeno essere accompagnata allo stesso;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 17 marzo 1995 di __________, con il quale questa si limita a formulare una domanda di effetto sospensivo senza impugnare la sentenza del pretore, non adempie ai requisiti sopra menzionati;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
dichiara:
L’atto ricorsuale 17 marzo 1995 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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