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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.74
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CCC
l
Incarto n. 16.95.00074
Lugano 12 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 gennaio 1995 da
rappr. dal __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole, nella sua qualità di coniuge del debitore __________, per il recupero di fr. 3’029.45 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1989 calcolata sulla liquidazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale e percepita da __________ al compimento del 65° anno di età (art. 39 vLT);
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 giugno 1994 notificata ai coniugi __________ e __________ e regolarmente cresciuta in giudicato;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione nonchè l’esistenza di un suo impegno solidale con il marito nei confronti dell’autorità di tassazione a dipendenza dello stato di insolvenza di quest’ ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. b vLT);
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo improponibili nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione le eccezioni sollevate dall’escussa, eccezioni che secondo il primo giudice dovevano se del caso essere esaminate nell’ambito di una procedura di reclamo contro la decisione di tassazione;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT e 70 cpv. 2 LEF;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
che quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la decisione di tassazione 30 giugno 1994 relativa all’imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale, regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in giudicato, costituisce di principio valido titolo esecutivo;
che anche nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’ opposizione vale il principio secondo il quale vi deve essere identità tra il debitore indicato nel titolo esecutivo e quello contro il quale viene promossa la procedura esecutiva (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 130, pag. 345);
che nella concreta fattispecie la decisione di fissazione dell’ imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale è stata notificata ai coniugi __________ e __________ mentre il PE che ci occupa vede quale escussa unicamente __________ alla quale il precetto esecutivo è stato notificato nella sua qualità di coniuge conformemente all’art. 68a LEF; in questa sua qualità di coescussa la moglie può sollevare tutte le eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizone (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 10, pag. 155);
che l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, merita comunque accoglimento;
che se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett. b del medesimo disposto, la responsabilità solidale fra i coniugi decade ispo iure in caso d'insolvenza di uno di essi (Circolare no. 28/1 ACC 5 settembre 1989, pag. 6): in questo caso viene allestito dalle autorità fiscali un riparto tra coniugi nel quale vengono attribuiti a marito e moglie la parte di reddito e di sostanza che spetta a ciascun dei due di modo che i coniugi ricevono una specie di tassazione individuale che può essere contestata usando i rimedi giuridici ordinari (CDT 173-174 dell'11 giugno 1986 in re F.);
che nel caso concreto lo stato di insolvenza di __________, comprovato dalla documentazione agli atti, comporta d’ufficio il decadimento della responsabilità solidale della moglie nei confronti dell’ente pubblico per il pagamento dell’imposta in contestazione;
che quindi la decisione impugnata, che ha respinto a torto l’eccezione di carenza di qualità di debitrice solidale sollevata da __________, deve essere annullata essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto materiale
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 180.- a titolo di indennità.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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