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Numero d'incarto:
16.1995.74
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CCC
l
Incarto n.
16.95.00074
Lugano
12 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 24 gennaio 1995 da
rappr.
dal __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’
escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 24 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole, nella sua qualità di coniuge del debitore __________, per il
recupero di fr. 3’029.45 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta
comunale 1989 calcolata sulla liquidazione in capitale proveniente dalla
previdenza professionale e percepita da __________ al compimento del 65° anno
di età (art. 39 vLT);
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 giugno
1994 notificata ai coniugi __________ e __________ e regolarmente cresciuta in
giudicato;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa
avversaria contestando la sua qualità di debitrice dell’importo posto in
esecuzione nonchè l’esistenza di un suo impegno solidale con il marito nei
confronti dell’autorità di tassazione a dipendenza dello stato di insolvenza
di quest’ ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. b vLT);
che
con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo
improponibili nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione le eccezioni
sollevate dall’escussa, eccezioni che secondo il primo giudice dovevano se del
caso essere esaminate nell’ambito di una procedura di reclamo contro la
decisione di tassazione;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 20 aprile 1995 del presidente di questa Camera,
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la
ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta
debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione
del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT
e 70 cpv. 2 LEF;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione,
ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a
cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta
d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.)
così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
che
quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all'art. 81 LEF;
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che
l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le
altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate
a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la
decisione di tassazione 30 giugno 1994 relativa all’imposta comunale 1989 sulle
liquidazioni in capitale, regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in
giudicato, costituisce di principio valido titolo esecutivo;
che anche nell’ambito
della procedura di rigetto definitivo dell’ opposizione vale il principio
secondo il quale vi deve essere identità tra il debitore indicato nel titolo
esecutivo e quello contro il quale viene promossa la procedura esecutiva (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 130, pag. 345);
che
nella concreta fattispecie la decisione di fissazione dell’ imposta comunale
1989 sulle liquidazioni in capitale è stata notificata ai coniugi __________ e
__________ mentre il PE che ci occupa vede quale escussa unicamente __________
alla quale il precetto esecutivo è stato notificato nella sua qualità di
coniuge conformemente all’art. 68a LEF; in questa sua qualità di coescussa la
moglie può sollevare tutte le eccezioni proponibili nell’ambito di una
procedura di rigetto definitivo dell’opposizone (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts, 1993, n. 10, pag. 155);
che
l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la
quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione,
merita comunque accoglimento;
che se l'art. 10 cpv. 3 vLT
prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono
solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett.
b del medesimo disposto, la responsabilità solidale fra i coniugi decade ispo
iure in caso d'insolvenza di uno di essi (Circolare no. 28/1 ACC 5
settembre 1989, pag. 6): in questo caso viene allestito dalle autorità fiscali
un riparto tra coniugi nel quale vengono attribuiti a marito e moglie la parte
di reddito e di sostanza che spetta a ciascun dei due di modo che i coniugi
ricevono una specie di tassazione individuale che può essere contestata usando
i rimedi giuridici ordinari (CDT 173-174 dell'11 giugno 1986 in re F.);
che
nel caso concreto lo stato di insolvenza di __________, comprovato dalla
documentazione agli atti, comporta d’ufficio il decadimento della
responsabilità solidale della moglie nei confronti dell’ente pubblico per il
pagamento dell’imposta in contestazione;
che
quindi la decisione impugnata, che ha respinto a torto l’eccezione di carenza
di qualità di debitrice solidale sollevata da __________, deve essere annullata
essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e
conseguente erronea applicazione del diritto materiale
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il
ricorso per cassazione 18 aprile 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 180.- a titolo
di indennità.
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dalla
ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale rifonderà a __________
l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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