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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.76
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00076
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 presentato da
contro
la sentenza 4 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da
con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 392.65 oltre accessori, nonchè il rigetto delle opposizioni interposte ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che la presente vertenza tra origine da una pretesa di natura creditoria derivante dal contratto di locazione sottoscritto il 27 aprile 1989 da __________ e __________, quali conduttori, e l’avv. __________, proprietario dell’ente locato;
che oggetto del contendere è l’incasso da parte dell’avv. __________ del saldo delle spese accessorie per il periodo 1990/91, per un totale di fr. 392.65, pretesa che i convenuti considerano eccessivo e alla quale comunque si oppongono sintanto che non potranno prendere visione degli originali delle pezze giustificative;
che questa Camera ha già avuto modo di chinarsi sulla vertenza in due occasioni (sentenze 29 dicembre 1992 e 21 ottobre 1993) rinviando in entrambi i casi gli atti al primo giudice per vizi di natura procedurale nell’emanazione del giudizio;
che conformandosi a quanto decretato da questa Camera con sentenza 21 ottobre 1993, il primo giudice ha ripreso il procedi-mento dalla domanda di edizione documenti formulata dai convenuti, convocando le parti ad un’udienza durante la quale i convenuti avrebbero dovuto prendere visione degli originali delle pezze giustificative sulle quali l’istante fondava la propria pretesa;
che a quest’udienza, tenutasi il 20 aprile 1994, l’istante ha prodotto tutti i giustificativi in originale salvo per quanto attiene alla fattura 22 giugno 1990 della ditta __________ (doc. E3) e alle fatture emesse dal Comune di __________ il 22 ottobre 1990 (tassa d’uso delle canalizzazioni 1990 doc. E20) e il 9 aprile 1991 (tasse relative all’utilizzo dell’acqua potabile doc. E12), fatture che l’istante ha prodotto in fotocopia non essendo più in possesso degli originali;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla documentazione prodotta dall’istante (che per quanto attiene a quella prodotta in fotocopia ha ritenuto fedefacente), ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovata la pretesa dell’istante alla quale i convenuti si sono limitati a contrapporre contestazioni pretestuose e infondate;
che con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al giudice la violazione del loro diritto di essere sentiti per aver rifiutato l’assunzione delle prove documentali da loro proposte in occasione del dibattimento finale, lamentano inoltre il mancato ossequio dell’ art. 202 CPC per non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture sulle quali l’istante fonda la propria pretesa;
che la violazione del diritto di essere sentito è sanzionata dall’art. 327 lett. e CPC secondo il quale una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
che questo diritto delle parti non è assoluto, ma sussiste unicamente nei limiti delle disposizioni del CPC che disciplinano i vari procedimenti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del CPC, 1981, pag. 183): trattandosi come in concreto di una causa soggetta alla procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica, il diritto di essere sentito è quindi garantito dall’ossequio degli art. 291 segg. CPC;
che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice sarebbe incorso in una violazione di questo principio fonda-mentale non avendo assunto agli atti le prove proposte in occasione del dibattimento finale è infondata;
che infatti, poichè il dibattimento finale avviene a istruttoria ultimata, ossia dopo che sono state assunte le prove proposte dalle parti all’udienza di discussione dell’istanza (art. 297 cpv. 1 CPC), in quest’ambito le parti possono solo riproporre le argomentazioni di fatto e di diritto già esposte nella fase istruttoria restringendo se del caso le loro domande (art. 281 CPC), senza che sia loro permesso apportare nuovi elementi di fatto e di diritto, quindi tantomeno delle nuove prove (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 78, n. 6 e 13);
che per quanto attiene all’ulteriore censura addotta dai ricorrenti a sostegno del loro gravame e della loro opposizione al pagamento della pretesa avversaria, ossia il fatto di non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture prodotte dall’istante a sostegno del proprio credito, ciò che a loro dire costituirebbe una violazione dell’art. 202 CPC, la stessa è destituita di fondamento;
che il disposto di cui all’art. 202 CPC prevede effettivamente la possibilità di esigere dalla parte la produzione dell’originale dei documenti prodotti in fotocopia, esigenza questa che si giustifica in ogni caso solo là dove sussistono dubbi sulla conformità della fotocopia con l’originale (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 185, N. 1, pag. 307);
che nella concreta fattispecie il fatto stesso che i convenuti non esprimano simili dubbi né indichino in questa sede (e neppure risulta lo abbiano fatto in precedenza) il motivo per il quale pretendono la produzione degli originali delle tre fatture prodotte in fotocopia, evidenzia il carattere pretestuoso della loro censura;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 60.-
b) spese fr. 40.-
t o t a l e fr. 100.-
sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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