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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.78
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00078
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 22 aprile 1995 presentato da
contro
la
sentenza 30 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa a procedura ordinaria promossa con istanza 24 febbraio 1995
dalla
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’676.15 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________dell’UEF di Bremgarten, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 24 febbraio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’676.15, importo corrispondente allo
scoperto sul conto __________ aperto da quest’ultima presso l’istante;
che
al ricevimento dell’istanza il pretore ha regolarmente convocato le parti ad
un’udienza per la discussione della medesima prevista per il 3 aprile 1995;
che
a seguito della richiesta di rinvio formulata dalla convenuta con scritto 15
marzo 1995, il pretore ha anticipato l’udienza al 30 marzo 1995;
che
con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla documentazione agli atti
non contestata dalla convenuta la quale ha rinunciato a presenziare all’udienza
appositamente indetta per il contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 22 aprile 1995 __________ ha impugnato la sentenza pretorile
richiamando il contenuto del suo precedente scritto 3 aprile 1995 indirizzato all’on.
__________, scritti con i quali ella chiede in sostanza di essere nuovamente
convocata dinanzi al primo giudice;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere
considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto
e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
in concreto lo scritto 25 aprile 1995 di __________, così come quello del 3
aprile1995, non adempie ai requisiti sopra menzionati.
che
infatti con i suoi scritti - ammettendo di aver inosservato il termine - si
limita a giustificare la propria assenza all’udienza del 30 marzo 1995 perchè
non avrebbe compreso il testo italiano dell’ordinanza e perchè la data scelta dal
pretore per l’udienza non corrispondeva a quelle da lei proposte nel suo
scritto 15 marzo 1995.
che
va comunque rilevato che la ricorrente, pur essendo stata chiaramente avvertita
delle conseguenze di una sua eventuale assenza dall’udienza, conseguenze che
sono chiaramente indicate sul testo della citazione dove ben si dice che “se le
parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il pretore procede nella lite
giudicando in base all’istanza ed alle prove addotte”, deve sopportare le
conseguenze della sua negligenza senza che si possa ravvedere nell’operato
pretorile una violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente;
che
pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente
irricevibile;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese
di giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 3 aprile 1995 __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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