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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.8
Data decisione, Autorità: 08.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00008
Lugano 8 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1994 presentato da
contro
la sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 19 luglio 1993 della
con la quale si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2’563.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 19 luglio 1993 la ditta __________, ora __________, società che si occupa della raccolta di annunci pubblicitari di vario genere e della loro pubblicazione su diversi quotidiani, ha convenuto in giudizio __________ - titolare della ditta __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’563.95 nonché il rigetto dell’ opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato. A fondamento della propria pretesa la parte istante ha prodotto le fatture no. __________del 29 novembre 1991 per fr.1’117.20 e la fattura no., __________ del 31 gennaio 1992 per fr. 1’446.75 nonché vari solleciti di pagamento ed estratti conto.
Le fatture in questione si riferiscono a delle pubblicazioni commerciali e di ricerca di personale apparse sui quotidiani del Cantone a nome della ditta di cui è titolare __________.
Con sentenza 12 agosto 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa della parte istante sia sulla base della documentazione agli atti che delle deposizioni testimoniali, risultanze queste peraltro non contestate dal convenuto che ha rinunciato a comparire alle udienze appositamente indette per il contraddittorio e per l’audizione dei testi proposti dalla parte istante.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concluso alla fondatezza della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata in grado di produrre un documento attestante la conclusione di una qualsiasi pattuizione tra le parti, in particolare la conferma scritta di averle affidato l’incarico di procedere alla pubblicazione degli annunci pubblicitari di cui rivendica il pagamento.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione.
Dalla documentazione prodotta dalla parte istante risulta inequivocabilmente che al convenuto sono state inviate le due fatture che egli qui contesta, alle quali hanno poi fatto seguito numerosi solleciti di pagamento ed estratti conto. Nessuno di questi documenti è stato contestato dal ricorrente o comunque questi non ha fornito nessuna prova in tal senso. Per quanto più da vicino concerne la censura ricorsuale, non v’è motivo perchè il pretore non tenesse conto dei testi _________ e __________ (cfr. verbale 10 maggio 1994). Entrambi hanno confermato sia l’esistenza di rapporti tra la ditta istante e il convenuto nel periodo che ci interessa, rapporti la cui esistenza si evince anche dal fatto che il convenuto ha onorato altre fatture emesse dall’istante per analoghe prestazioni (doc. G), sia che gli ordini di pubblicazione degli annunci pubblicitari oggetto delle fatturazioni litigiose sono stati effettuati telefonicamente e personalmente dall’insorgente senza che questi abbia richiesto una conferma scritta.
Quest’insieme di circostanze, ossia la documentazione prodotta dalla ditta istante così come le testimonianze da questa proposte, pur non costituendo la prova certa della conclusione di un accordo tra le parti, rappresentano nondimeno indizi concreti e convergenti a sostegno delle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Alla controparte, le cui osservazioni 8 novembre 1994 non
possono essere considerate in quanto tardive siccome inoltrate dopo il termine di 20 giorni di cui all’art. 331 cpv. 2 CPC, non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 22 agosto 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tasse di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 220.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si accordano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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