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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.80
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00080
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 settembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 1° settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1993 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 dicembre 1993 __________, di professione falegname, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’999.- a saldo della fattura emessa il 20 settembre 1991 per le opere di falegnameria effettuate presso il convenuto;
che il convenuto nulla ha eccepito in merito alla qualità del lavoro svolto dall’istante rinunciando a comparire alle due udienze indette per la discussione dell’istanza;
che con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo possesso , ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il proprio giudizio unicamente sulla fattura prodotta dall’istante senza che agli atti vi fosse una prova del tempo e del materiale impiegati per l’esecuzione del lavoro fatturato; il ricorrente, previa giustificazione della mancata comparsa alle udienze in quanto assente all’estero, chiede l’assunzione di ulteriori mezzi di prova;
che con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale e la temerarietà;
che lo scritto 9 dicembre 1994 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni;
che in merito alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame appellandosi all’arbitrio nella valutazione dei fatti e delle prove, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella concreta fattispecie le argomentazioni contenute nel ricorso e proposte per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, non possono essere ritenute;
che l’assenza del ricorrente alle due udienze indette per la discussione dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede ritenuto che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che neppure può essere ammessa la richiesta di assunzione di ulteriori prove formulata dal ricorrente nel proprio gravame poichè l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio delle prove atte a fondare il proprio convincimento, è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione;
che quindi, in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante sulla base della fattura 20 settembre 1991 nella quale vengono riportate le ore di lavoro prestate dall’istante e i costi del materiale utilizzato, deve essere confermato;
che le prove documentali prodotte devono essere considerate come un valido indizio sull’esistenza e la consistenza del credito litigioso;
che il fatto per il ricorrente di aver impugnato il giudizio pretorile non può invece ritenersi temerario ai sensi dell’art.152 CPC così come ipotizzato da controparte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 29 settembre 1994 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
fr. 400.-
già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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