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Numero d'incarto:
16.1995.83
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00083
Lugano
6 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1992
nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’550.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 25
maggio 1992 __________ ha convenuto in giudizio l’agenzia di viaggi __________
di __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’550.- a valere quale
risarcimento dei danni subiti a dipendenza del mancato corretto adempimento del
mandato affidatole che consisteva, a dire dell’istante, nella riservazione di
un soggiorno di vacanze presso il complesso alberghiero __________, riservazione
che la convenuta ha invece effettuato presso l'omonima casa di __________.
La convenuta, dal canto
suo, contesta l’argomentazione di controparte osservando che l’incarico
affidatole era quello di effettuare la prenotazione di un appartamento di
vacanze per tutto il mese di agosto 1991 nella località di __________, località
per la quale l’istante le aveva consegnato il relativo prospetto.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte convenuta, ha
respinto l’istanza per il fatto che l’istante non avrebbe provato il preteso
inadempimento contrattuale da parte della convenuta nella riservazione del
soggiorno di vacanza ad __________ piuttosto che a __________.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ insorge contro il giudizio pretorile chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
La ricorrente, riducendo
in questa sede la propria pretesa a fr, 2’550.-, rimprovera al pretore di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento
alla conclusione cui egli è giunto e secondo la quale non sarebbe stata fornita
la prova dell’errore commesso dalla convenuta nell’adempimento del mandato
affidatole.
Con osservazioni 25
ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- A fondamento del
proprio gravame la ricorrente invoca l’arbi-traria valutazione delle prove con
particolare riferimento all’ accertamento pretorile secondo il quale l’incarico
conferito alla convenuta consisteva nella prenotazione di un appartamento di
vacanze ad __________. A mente dell’insorgente la conclusione del primo giudice
sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dallo scambio di
corrispondenza intervenuto tra la convenuta e la direzione del __________. Da
questi scritti si evincerebbero infatti i passi intrapresi dalla convenuta per
la prenotazione di un appartamento durante il mese di agosto 1991 presso quel
complesso di __________, località prescelta dall’istante per le sue vacanze, il
tutto sulla base di un prospetto che quest’ultima aveva consegnato alla
convenuta.
Orbene,
questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente
una diversa versione dei fatti più favorevole alla ricorrente, senza che ciò
basti a dimostrare che quella fornita dal pretore sia errata o insostenibile.
La
decisione pretorile, seppure succinta nella sua motivazione, trova in effetti
il proprio conforto nelle tavole processuali.
Dalla
deposizione della teste __________ si evince che l’istante ha consegnato alla
convenuta un prospetto del __________ chiedendole di riservare in quel luogo un
appartamento per il mese di agosto 1991.
La circostanza per cui
l'istante avrebbe chiesto informazioni circa le disponibilità per un appartamento
a __________ nel medesimo periodo, appare del tutto ininfluente ai fini del
giudizio: la questione sollevata dall’istante in sede di conclusioni di sapere
quando sia avvenuta tale richiesta, rispettivamente quando l’istante ha
consegnato alla convenuta il prospetto relativo a questa località nulla muta
riguardo ai termini del contratto. Infatti, che l’istante abbia chiesto
informazioni per un soggiorno a __________ durante il mese di agosto 1991,
richiesta confermata dalla teste __________ e localizzata verso fine 1990 (doc.
D), non prova ancora che ella abbia effettivamente scelto tale meta per le sue
vacanze e soprattutto che abbia incaricato la convenuta di effettuare la
prenotazione litigiosa a __________ invece che ad __________ come di fatto avvenuto.
Comunque, altri elementi
di fatto confortano le conclusioni del pretore: così in particolare la ricevuta
(doc. 1), la fattura (doc. 2) e il "voucher" (doc. 3) -tutti
consegnati alla ricorrente prima del periodo di vacanza in __________ - sui quali
figura l'indicazione del __________ e non di __________.
Elementi che potrebbero
persino mettere in dubbio la buona fede dell'istante.
La decisione impugnata
quindi appare conforme ai risultati dell'istruttoria, considerati nel loro
complesso.
- Ogni altra censura,
oltre ad essere di carattere appellatorio, è ininfluente nel caso concreto:
tale la circostanza che né il __________, né quelli di __________ non risultano
nelle offerte di __________.
Non essendo ravvisabile
nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera
del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 9 agosto 1994 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.-
b) spese
fr. 50.-
T o t a l e
fr. 200.-
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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