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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.85
Data decisione, Autorità: 17.10.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00085
Lugano 17 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 settembre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1992 nei confronti di
con la quale si chiedeva l’attribuzione in proprietà della parte del fondo no. __________ MC __________ di proprietà del convenuto occupato dalla casa di abitazione dell’istante e in via subordinata l’iscrizione di una servitù di sporgenza, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato negando la sua compentenza ratione materiae,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 settembre 1992 __________, proprietaria della particella no. __________ MC di __________ sulla quale è edificato dal 1937 un edificio che invade per circa un metro quadrato il fondo no. __________ di proprietà del __________, ha promosso nei confronti di quest’ultimo un’azione giudiziaria basata sull’art. 674 cpv. 3 CC con la quale chiede l’assegnazione in proprietà della parte di terreno occupata dalla sporgenza, in via subordinata la costituzione di una servitù di sporgenza a favore del suo mappale e a carico di quello del convenuto, in entrambi i casi previo pagamento di un’indennità;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestan-do l’applicabilità delle norme di diritto privato ritenuto che, trattandosi di uso del demanio pubblico, la vertenza deve essere decisa in applicazione del Regolamento consortile a tenore del quale l’istante può solo chiedere un’autorizzazione per l’uso dello scorporo in questione per una durata determinata, eventualmente rinnovabile, e previo pagamento di una tassa;
che con il querelato giudizio il primo giudice - prima di affrontare il merito della lite - si è dichiarato incompente, sostenendo che la causa non può trovare soluzione nel diritto privato;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio invocando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il pretore, a torto, ha negato la sua competenza;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che l’accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC);
che nella concreta fattispecie, come si dirà in seguito, il pretore ha negato a torto la propria competenza rationae materiae;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che lo scorporo di terreno occupato dalla costruzione dell’ istante appartenga al demanio consortile, non è sufficiente ad escludere l’applicabilità delle norme del diritto privato;
che infatti, anche l’azione che ha per oggetto un fondo appartenente al demanio pubblico, fatto salvo il caso ove l’ente pubblico abbia agito nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo (Rep 1990 213), non è sottratta alla competenza del giudice civile, rispettivamente all’applicazione delle norme di diritto privato, qualora l’oggetto della diatriba non sia già stato regolato nel diritto pubblico; in questo caso l’applicazione del diritto privato avviene a titolo sussidiario (Moor, Droit administratif, Volume III, 1992, 256);
che - a titolo abbondanziale
che nella concreta fattispecie, dove l’unica connotazione di diritto pubblico è data dalla natura del fondo litigioso trattandosi dello scorporo della riva di un fiume come tale appartenente al demanio pubblico, le norme di diritto pubbico invocate dal convenuto non forniscono una risposta adeguata alla vertenza che oppone le parti e il cui scopo è quello di regolarizzare una situazione preesistente avente per oggetto un diritto di proprietà sulla parte dell’abitazione dell’istante sporgente sul demanio consortile;
che non può essere pertanto esclusa per regolare i rapporti fra le parti sulla proprietà dello scorporo di terreno occupato dalla casa dell’istante, la via offerta dall’art. 674 CC;
che pertanto né la legge sui consorzi, né la legge sul demanio pubblico, nè il Regolamento del consorzio convenuto trovano applicazione alla fattispecie;
che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza del tribunale civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente sono poste a carico della controparte la quale rifonderà a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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