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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.87
Data decisione, Autorità: 25.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00087
Lugano 25 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 27 settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 5 giugno 1992 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante chiede di essere autorizzato a far eseguire la riparazione del camino da terzi a spese della convenuta e, nel caso la riparazione non fosse possibile, di poter ricusare l’opera consegnata con la conseguente restituzione delle reciproche prestazioni, chiedendo inoltre - in entrambi i casi - un risarcimento danni per
fr. 1’439.-;
domande che il primo giudice ha respinto;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua responsabilità per il difettoso funzionamento del caminet-to venduto all’istante, inconveniente da addebitare ad errori commessi nella posa del medesimo. Solleva inoltre l’eccezione di prescrizione della pretesa.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale contratto di compravendita con l’obbligo accessorio per la convenuta di fornire le neces-sarie istruzioni per la posa dei caminetti, ha concluso all’ intervenuta prescrizione dell’azione per difetti, azione comunque infondata ritenuto che la causa del difetto è da ricondurre al lavoro di posa del camino effettuato da terze persone scelte dall’acquirente senza che nulla possa essere rimproverato alla venditrice. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento danni, il primo giudice le ha respinte tutte, sia quelle inerenti i difetti della cosa non essendo stato provato il difetto ed essendo comunque intervenuta la prescrizione, sia quella relativa al danno estetico poichè formulata solo in sede di conclusioni e quindi tardivamente.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento limitatamente al mancato accoglimento della pretesa di fr.1’439.- fatta valere a titolo di risarcimento danni per il tinteggio delle pareti. Basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. g) e f) in relazione all’art. 340 lett. a CPC, rimprovera al primo giudice di aver omesso di esprimersi su tale pretesa. Sostiene che questa spesa deve essere presa a carico dalla convenuta in quanto cagionata dal mancato corretto adempimento del mandato affidatole per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al difettoso funzionamento del camino, soluzione che la convenuta non ha saputo trovare nonostante l’inconveniente fosse facilmente individuabile come accertato dal perito.
Con osservazioni 11 novembre 1994 la controparte chiede la reiezione del ricorso.
Preliminarmente, per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, va rilevato che il ricorrente non ha indicato la norma di diritto che rimprovera al primo giudice di aver violato, né in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, ragione per la quale la censura come tale non può essere esaminata (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC).
Per quanto concerne invece il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione al motivo di revisione indicato all’art. 340 lett. a CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr. 1’439.- corrispondente al costo preventivato per il tinteggio dei locali anneriti dal fumo proveniente dal camino.
Tale censura si rivela infondata.
Se è pur vero che nella sentenza impugnata il primo giudice ha fatto un chiaro riferimento unicamente alla pretesa di fr. 1’000.- per il danno estetico escludendola siccome proposta tardiva-mente nel processo (sentenza, p. 8), è altrettanto vero che respingendo “la domanda tendente al risarcimento per difetti della cosa venduta” (punto 3 sentenza) egli si è implicitamente riferito alla pretesa risarcitoria di fr. 1439.- che ci occupa.
Avendo escluso la conclusione di un contratto di appalto come preteso dall’istante, il primo giudice ha qualificato il negozio giuridico perfezionatosi tra le parti quale compravendita. In caso di difetti della cosa venduta, l’acquirente può esercitare i diritti ricono-sciutigli dall’art. 205 CO a condizione che provi l’esistenza di difetti da imputare alla responsabilità del venditore. Sennonchè né l’azione di garanzia nella compravendita prevede un diritto al risarcimento danni, né l’azione è stata accolta nel caso concreto. Ciò spiega perché il pretore ha considerato infondata “la domanda di risarcimento per difetti” (sent. impugnata punto 3 i.f.). Non regge pertanto il rimprovero al primo giudice di non aver deciso sul risarcimento per le spese di tinteggio.
L’esito della domanda non avrebbe esito diverso nemmeno volendo ricondurre la pretesa in oggetto alle norme sulla responsabilità del mandatario per la fedele esecuzione del mandato (art. 398 CO).
Infatti, la tesi secondo la quale alla ditta __________ sarebbe stato invano affidato un mandato per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al problema del mancato funzionamento del caminetto, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie.
Al contrario, dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. C ed E, risulta che il ricorrente ha chiesto l’intervento della ditta __________ per ovviare ai problemi di funzionamento del camino ritenendola responsabile nella sua qualità di venditrice o comunque fornitrice del caminetto, e non sulla base di un presunto, successivo contratto di mandato.
Nemmeno per questo motivo s’impone così di accogliere il ricorso per cassazione e di rinviare l’incarto al pretore in virtù dei combinati art. 327 lett. f e 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
T o t a l e fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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