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Numero d'incarto:
16.1995.88
Data decisione, Autorità:
28.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00088
Lugano
28 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 settembre 1994 presentato da
Comunione
dei comproprietari del __________
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1993 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’732.25 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 25 maggio 1993
la società __________, che si è occupata dell’amministrazione del __________
dal 7 luglio 1987 al 16 aprile 1992, ha convenuto in giudizio la Comunione dei
comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’659.65,
importo corrispondente al controvalore di olio combustibile acquistato per
conto della convenuta e rimasto in giacenza presso quest’ ultima alla fine del
suo mandato.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di uno scoperto a favore
dell’istante per acquisto di combustibile.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante ritenendole comprovate
sulla base della documen-tazione agli atti dalla quale risulta che era nelle
abitudini di lavoro dell’istante anticipare le spese del combustibile fatturan-do
poi ai condomini, a fine anno, l’effettivo consumo.
-
Con il presente tempestivo
gravame la Comunione dei compro-prietari del __________validamente autorizzata
ad adire le vie ricorsuali come accertato dalla scrivente Camera, postula
l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali dalle
quali si evincerebbe l’inesistenza di qualsiasi credito dell’istante per
giacenze di combustibile a fine 1991.
Osserva infatti che il
combustibile che si trovava nella cisterna al 30 giugno 1987 (ossia all’inizio
del mandato conferito a controparte) e del valore di fr. 6’111.35, apparteneva
ai condomini e non può quindi essere considerato nei conteggi della __________.
Con osservazioni 10
ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
-
In ordine, si osserva che -
su richiesta della scrivente Camera - i condomini costituenti la Comunione
convenuta e ricorrente hanno confermato i poteri da loro conferiti all’amministratrice
dello stabile __________ per gestire il presente processo, nonchè allo studio
legale __________ ai fini della procedura ricorsuale.
-
La ricorrente sostiene che
la conclusione del pretore è manifestamente in contrasto con uno scritto di __________
in base al quale il controvalore della giacenza di carburante al 30 giugno
1987, ossia fr. 6’111.35 non sono stati anticipati in suo favore, ma semmai
dalla sua precedente mandante, la __________.
Questo aspetto della lite è stato evaso dal primo giudice con l’affermazione
“che eventuali trapassi di proprietà non risultano al proposito influenti”,
dimenticando - secondo l’avviso di questa Camera - che proprio all’istante
incombeva la prova della sua affermazione, contenuta nel contestato doc. 13,
secondo cui - in sostanza - la convenuta avrebbe assunto il debito in
discussione, sorto fra __________ e __________ nell’ambito del precedente
mandato di amministrazione dell’immobile.
E’ pacifico che l’istante ha sempre anticipato i costi d’acquisto dell’olio
combustibile, addebitando ai condomini - anno per anno - i costi dell’effettivo
consumo; né è contestato il suo eventuale diritto, alla fine del mandato
d’amministrazione, di vedersi risarcire d’ogni spesa in virtù dell’art. 402 CO.
Risulta dal conteggio doc. G che l’istante aveva acquistato il carburante
almeno già nel secondo semestre del 1986 e fino al 30 giugno 1987, così che -
all’inizio del mandato conferitole dalla convenuta - fosse presente uno stock
di 23’000 l , per un valore di fr. 6’111.35 (cfr. fatture allegate al
conteggio).
Il doc. 13 tuttavia espone ulteriori momenti della fattispecie che non possono
essere omessi nella considerazione di diritto. L’istante dice infatti che la
giacenza descritta era “di proprietà della __________” ossia - per quanto
risulta dalle altre prove - che l’acquisto operato dall’istante costituiva un
debito nei suoi confronti e che __________ “ha ceduto” la giacenza ai nuovi
condomini. Pacifica la destinazione del carburante in favore di ques’ultimi,
non v’è prova - e la questione costituisce il nocciolo della lite - proprio
della pretesa assunzione di debito fra vecchia e nuova mandante.
Ciò non esclude la qualità di creditrice dell’istante, ma non prova la qualità
di debitrice della convenuta relativamente alla somma litigiosa.
La decisione impugnata appare così in aperto contrasto con la documentazione
agli atti, considerata nel suo complesso, poichè questa non attesta la
situazione giuridica descritta dalla stessa istante.
Non può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei
condomini (doc. C) con il quale essi hanno ammesso la correttezza dei conti,
ossia che la giacenza finale di combustibile - al 31.12.1991 - era di 13’000 l
per un valore di fr. 4’659.65.
Né muta alcunché l’affermazione della convenuta di aver acquistato, con
l’immobile, anche il combustibile in giacenza, dal momento che da quella
pattuizione sembra che l’istante sia rimasta esclusa: come già visto, la prova
del contrario manca.
- In accoglimento del
ricorso, la decisione impugnata dev’essere annullata. Sul merito questa Camera
decide in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Le ripetibili di prima sede non possono essere calcolate in base alla TOA,
mancando il patrocinio di un avvocato.
Per
i quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
della Comunione dei comproprietari del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 giugno 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è annullata e sostituita dalla
presente pronuncia:
- L’istanza 25 maggio
1993 di __________ è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, da anticipare dall’istante,
restano a suo carico. Essa verserà inoltre a controparte fr.
200.-- per indennità.
II. In questa sede, le spese e
la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, anticipati dalla ricorrente,
sono posti a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte
l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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