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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.88
Data decisione, Autorità: 28.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00088
Lugano 28 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 settembre 1994 presentato da
Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1993 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’732.25 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di uno scoperto a favore dell’istante per acquisto di combustibile.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante ritenendole comprovate sulla base della documen-tazione agli atti dalla quale risulta che era nelle abitudini di lavoro dell’istante anticipare le spese del combustibile fatturan-do poi ai condomini, a fine anno, l’effettivo consumo.
Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del __________validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali come accertato dalla scrivente Camera, postula l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di qualsiasi credito dell’istante per giacenze di combustibile a fine 1991.
Osserva infatti che il combustibile che si trovava nella cisterna al 30 giugno 1987 (ossia all’inizio del mandato conferito a controparte) e del valore di fr. 6’111.35, apparteneva ai condomini e non può quindi essere considerato nei conteggi della __________.
Con osservazioni 10 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
In ordine, si osserva che - su richiesta della scrivente Camera - i condomini costituenti la Comunione convenuta e ricorrente hanno confermato i poteri da loro conferiti all’amministratrice dello stabile __________ per gestire il presente processo, nonchè allo studio legale __________ ai fini della procedura ricorsuale.
La ricorrente sostiene che la conclusione del pretore è manifestamente in contrasto con uno scritto di __________ in base al quale il controvalore della giacenza di carburante al 30 giugno 1987, ossia fr. 6’111.35 non sono stati anticipati in suo favore, ma semmai dalla sua precedente mandante, la __________. Questo aspetto della lite è stato evaso dal primo giudice con l’affermazione “che eventuali trapassi di proprietà non risultano al proposito influenti”, dimenticando - secondo l’avviso di questa Camera - che proprio all’istante incombeva la prova della sua affermazione, contenuta nel contestato doc. 13, secondo cui - in sostanza - la convenuta avrebbe assunto il debito in discussione, sorto fra __________ e __________ nell’ambito del precedente mandato di amministrazione dell’immobile. E’ pacifico che l’istante ha sempre anticipato i costi d’acquisto dell’olio combustibile, addebitando ai condomini - anno per anno - i costi dell’effettivo consumo; né è contestato il suo eventuale diritto, alla fine del mandato d’amministrazione, di vedersi risarcire d’ogni spesa in virtù dell’art. 402 CO. Risulta dal conteggio doc. G che l’istante aveva acquistato il carburante almeno già nel secondo semestre del 1986 e fino al 30 giugno 1987, così che - all’inizio del mandato conferitole dalla convenuta - fosse presente uno stock di 23’000 l , per un valore di fr. 6’111.35 (cfr. fatture allegate al conteggio). Il doc. 13 tuttavia espone ulteriori momenti della fattispecie che non possono essere omessi nella considerazione di diritto. L’istante dice infatti che la giacenza descritta era “di proprietà della __________” ossia - per quanto risulta dalle altre prove - che l’acquisto operato dall’istante costituiva un debito nei suoi confronti e che __________ “ha ceduto” la giacenza ai nuovi condomini. Pacifica la destinazione del carburante in favore di ques’ultimi, non v’è prova - e la questione costituisce il nocciolo della lite - proprio della pretesa assunzione di debito fra vecchia e nuova mandante. Ciò non esclude la qualità di creditrice dell’istante, ma non prova la qualità di debitrice della convenuta relativamente alla somma litigiosa. La decisione impugnata appare così in aperto contrasto con la documentazione agli atti, considerata nel suo complesso, poichè questa non attesta la situazione giuridica descritta dalla stessa istante.
Non può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei condomini (doc. C) con il quale essi hanno ammesso la correttezza dei conti, ossia che la giacenza finale di combustibile - al 31.12.1991 - era di 13’000 l per un valore di fr. 4’659.65.
Né muta alcunché l’affermazione della convenuta di aver acquistato, con l’immobile, anche il combustibile in giacenza, dal momento che da quella pattuizione sembra che l’istante sia rimasta esclusa: come già visto, la prova del contrario manca.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione della Comunione dei comproprietari del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:
II. In questa sede, le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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