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Numero d'incarto:
16.1995.89
Data decisione, Autorità:
24.04.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00089
Lugano
24 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza
28 gennaio 1994 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF
di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 28 gennaio 1994
la __________ ditta specializzata nella compravendita, installazione e
manutenzione di piscine e prodotti accessori, ha convenuto in giudizio
__________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’765.- oltre
accessori, a saldo di due fatture: una del 6 agosto 1990 emessa da “__________”
di fr. 7’600.- (doc. E) e una emessa dall’istante il 27 settembre 1991 di fr.
165.- (doc. F). Queste fatture si riferiscono alle prestazioni per
l’allestimento della documentazione necessaria e per l’installazione di una
piscina presso i convenuti.
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di
legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni
contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver
provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la
medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc.
E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce
l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la
presenza di difetti nell’opera fornita.
-
Con il querelato giudizio
il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita
all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo
la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera,
il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995
del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando
dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali
unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano
al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della
fattura di cui al doc. 5
Con osservazioni 23 maggio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- La legittimazione attiva
dell’istante deve essere verificata dal giudice sulla base dei fatti allegati e
accertati, trattandosi di una questione di diritto sostanziale: la sua carenza
comporta la reiezione dell’istanza (Ottaviani, Le parti nel processo
civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n.
2 e 5).
Nel caso concreto va
anzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la
conclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che
controparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così
l’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione
per lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________
per complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto
conto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H).
In secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________,
in data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè
contestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava
alle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua
ditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il
passivo della ditta individuale __________ (doc. R).
Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata
allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione
(né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di
__________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove
dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G),
successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai
è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ -
nell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da
procuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono
sovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto
venuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________.
Relazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16
febbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M).
La decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva
di __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le
risultanze istruttorie considerate nel loro complesso.
- La legittimazione attiva
dell’istante è per contro sicuramente data per quanto attiene al credito
risultante dalla fattura 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F), intestata
alla __________. L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento
dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si
evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre
1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi
di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese
dell’istante.
Ne discende che l’importo
di fr. 165.- senz’altro è dovuto.
- La pressoché totale
soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese
di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza di
__________ è parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ e __________ sono condannati
in solido a versare
alla __________ la somma di fr. 165.-
oltre interessi del
5 % dal 27 ottobre 1991.
- Sono rigettate in
via definitiva, limitatamente all’importo di fr.
165.- oltre accessori
le opposizioni interposte al PE no.
__________dell’UEF
di Bellinzona.
- La tassa di
giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 200.-, da
anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere ai
convenuti fr. 1’150.- a titolo di ripetibili.
-
Le spese e la tassa di
giustizia, per complessivi fr. 250.--, già anticipate dai ricorrenti, vanno
poste a carico della __________ la quale rifonderà a __________ e __________
l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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