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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.93
Data decisione, Autorità: 08.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00093
Lugano 8 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 1995 errroneamente presentato come appello da
contro
la sentenza 28 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’131.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 giugno 1994 __________, titolare di un negozio specializzato nella riparazione e vendita di radio e televisori, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’131.- a saldo delle fatture 30 ottobre e 29 novembre 1993 emesse in relazione a prestazioni da lui svolte a favore della convenuta e meglio per la riparazione di un videoregistratore e per la sistemazione dell’ antenna di un televisore;
che la convenuta nulla ha eccepito in merito alla qualità del lavoro svolto dall’istante rinunciando a comparire alle due udienze indette per la discussione dell’istanza;
che con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo possesso, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che alla prima udienza le è stata negata la possibilità di farsi rappresentare dal marito regolarmente comparso. In merito alla sua mancata partecipazione alla seconda udienza l’insorgente rimprovera al primo giudice di non aver considerato quale formale richiesta di rinvio lo scritto 14 marzo 1995 presentato dal marito direttamente alla cancelleria della Pretura;
con osservazioni 26 maggio 1995 la controparte esprime le proprie considerazioni a sostegno del giudizio impugnato;
che in merito alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame rimproverando sostanzialmente al pretore la violazione di norme di procedura, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella concreta fattispecie le argomentazioni contenute nel ricorso in merito alla qualità del lavoro svolto da __________ siccome proposte per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, non possono essere ritenute;
che alla prima udienza indetta per la discussione dell’istanza il 29 novembre 1994 la convenuta ha rinunciato a partecipare lasciando che fosse suo marito a presenziare alla discussione;
che come correttamente ritenuto dal primo giudice questi non aveva la legittimazione a rappresentare la moglie non trattandosi di un caso di applicazione dell’art. 64 bis CPC e neppure risultando che egli abbia agito sulla base di una speciale autorizzazione nell’ambito dell’art. 166 CC;
che per quanto attiene alla seconda udienza che ha avuto luogo il 14 marzo 1995, non può essere accolta la tesi ricorsuale secondo la quale vi sarebbe stata una tempestiva richiesta di rinvio della stessa; infatti, pur volendo considerare lo scritto 14 marzo 1995 quale richiesta di rinvio, pacifico è che questa richiesta, giunta alla Pretura poche ore prima dell’udienza, è da considerare tardiva, motivo questo di reiezione della domanda di rinvio ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPC; ne discende che la decisione del primo giudice di procedere nei suoi incombenti non può essere censurata;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 9 maggio 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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