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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.103
Data decisione, Autorità: 17.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00103
Lugano 17 aprile 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’915.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
il rifacimento del camino e il risanamento della canna fumaria in una casa di proprietà di quest’ultimo a __________. Il costo dell’opera è stato preventivato in fr. 10’500.- (doc. B).
Iniziati i lavori con l’apertura della canna fumaria, l’appaltatore ha dovuto interromperli a causa della situazione presentatasi in loco che denotava come il manufatto fosse stato costruito senza rispettare le norme anti incendio, circostanza questa che rendeva pericolosa la continuazione dei lavori e di cui ha reso tempestivamente edotto il committente comunicandogli la provvisoria sospensione degli stessi in attesa di una perizia tecnica da parte delle competenti autorità (doc. C).
Il 19 ottobre 1993, effettuati i necessari lavori per il ripristino della situazione iniziale con la chiusura della canna fumaria__________ ha emesso la relativa fattura per fr. 1’915.- (doc. E), che __________ si è rifiutato di pagare, da qui l’inoltro della presente azione giudiziaria. __________ ha contestato la pretesa avversaria avendo l’istante provveduto di sua iniziativa alla sospensione dei lavori e alla successiva chiusura della canna fumaria.
Secondo il primo giudice la pretesa dell’istante sarebbe comunque ingiustificata anche dal punto di vista delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) -non trovandosi il committente arricchito delle sue prestazioni- e di quelle sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO) non avendo l’istante agito nell’interesse del convenuto che avrebbe dovuto ricorrere ad un‘altra ditta per il risanamento del camino.
Per quanto attiene all’importo fatto valere in causa, l’insorgente osserva che lo stesso corrisponde in sostanza al primo acconto dovuto sulla mercede che il committente non ha mai versato. Da ultimo invoca l’applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CO per il fatto che il convenuto ha omesso di informarlo circa l’inadeguatezza del manufatto sul quale egli era stato chiamato a intervenire.
Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nel contratto di appalto, obbligo principale dell’appaltatore è quello di fornire un’opera, ossia un risultato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,1996, n. 18 e segg.).
Nel caso di specie è pacifico che l'istante non ha potuto fornire l'opera -consistente nell’esecuzione di un nuovo camino- per motivi oggettivi attinenti alla situazione presentatasi al momento della demolizione di quello esistente, che ha evidenziato come questo non sia stato originariamente edificato
conformemente alle norme antincendio, ciò che ha imposto la sospensione dei lavori. Comunicando la sospensione dei lavori in attesa di istruzioni da parte del committente (doc. C), misura giustificata secondo il perito, l’istante si è conformato al disposto di cui all’art. 365 cpv. 3 CO.
Indipendentemente dal fatto di sapere se questo stato di cose fosse o meno prevedibile al momento dell'allestimento dell'offerta da parte dell'istante, determinante è il fatto di sapere se l'intervento controverso, in particolare la chiusura della canna fumaria, sia stato concordato tra le parti.
A questo proposito l’affermazione dell’istante secondo la quale egli avrebbe saputo, per il tramite dell'inquilino __________, che il convenuto non intendeva correre inutili rischi “e quindi ordinava il ripristino della situazione iniziale “ (cfr. punto 1 istanza), non è stata seriamente contestata da quest’ultimo. Nella risposta egli si è infatti limitato a confermare che per i lavori di ripristino l’istante è stato interpellato direttamente dall’inquilino __________ senza però negare di aver dato il proprio assenso.
Non solo: risulta che l’inquilino -di fronte all’impossibilità di far funzionare sia il caminetto sia la stufa a nafta- ha sollecitato il convenuto a intervenire. Le parti si incontrarono così sul posto e “in quell’occasione il signor __________ gli chiese (al ) un preventivo per il ripristino del camino. Dopo un certo tempo il signor __________ è tornato ed ha eseguito il lavoro” ().
Questo almeno tacito accordo sulla necessità di chiudere la cappa del caminetto trova poi conferma nello scritto del convenuto 3 gennaio 1994 alla controparte con cui la sollecita per l’invio della fattura relativa anche alla chiusura della cappa su domanda della sua assicurazione RC (doc.G).
Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe agito di sua iniziativa.
Non è pertanto più necessario l’esame delle ulteriori censure ricorsuali, pur osservando come -discutendo sull’applicabilità dell’art. 419 segg. CO- il primo giudice sia incorso in un’altra più grave svista, laddove afferma che il convenuto avrebbe dovuto incaricare un’altra ditta per il risanamento del camino: ciò che non trova nessun riscontro negli atti di causa.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Su quest'importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non risultando una diversa pattuizione tra le parti, a far tempo dal 29 dicembre 1993, data per la quale il convenuto è stato messo formalmente in mora per la prima volta ex art. 102 cpv. 1 CO (doc. F3).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannato a versare a __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 1993.
Per lo stesso importo, è rigettata in via definitiva, l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell’istante per 1/8 mentre la rimanenza deve essere posta a carico di __________ che verserà all’istante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/8 mentre la rimanenza di 7/8 deve essere posta a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità ridotta per questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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